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Bonus edilizi cessione del credito sconto in fattura e decreto sostegni ter. Cosa cambia?

Bonus Edilizi Cessione Del Credito  Sconto In Fattura E Decreto Sostegni Ter. Cosa Cambia?

Bonus edilizi cessione del credito sconto in fattura e decreto sostegni ter. Cosa cambia?

La bozza il decreto prevede la modifica degli articoli 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, i quali stabiliscono rispettivamente il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Il decreto sostegni ter contiene un ulteriore misura finalizzata a contrastare le frodi che andrebbe ad aggiungersi a quelle già previste dal Dl 157/2021 (meglio noto come decreto Anti-frode) e dalla Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E dell’Agenzia delle entrate.

Cosa potrebbe cambiare per i bonus fiscali nell’edilizia.

Qualora venisse pubblicata questa versione del decreto, le opzioni di cessione potranno essere effettuate solo una volta, senza la possibilità di ulteriori cessioni.
L’uso del condizionale è d’obbligo visto che il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale quindi potrebbe ancora cambiare qualcosa.
Di seguito l’art. 26 cosi come in bozza
ART. 26.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 121, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e -dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»; 2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»; b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli: a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo; b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo; c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Da una lettura dell’articolo si evince che viene soppressa la facoltà di ulteriore cessione del credito in seguito alla prima, quindi i crediti fiscali saranno cedibili solo una volta.

Al punto 2 dell’art. 26 viene precisato che la norma avrà effetto dal 7 febbraio 2022.

Pertanto i crediti che alla data del 7 febbraio sono stati già oggetto di una cessione del credito o dello sconto in fattura potranno essere ceduti solo un’altra volta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi.

I contratti di cessione del credito e sconto in fattura che violeranno le nuove regole saranno dichiarati nulli.
I bonus interessati dalla stretta sulla cessione del credito sono:
i bonus casa (superbonus 110%, ristrutturazione, ecobonus, facciate, abbattimento delle barriere architettoniche);
il bonus sanificazione ambienti di lavoro;
il bonus acquisto DPI;
il bonus affitto.
Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale!

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