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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Piano Casa Regione Calabria: modificato e prorogato al 2021

Piano Casa  Regione Calabria: Modificato E Prorogato Al 2021

Aumenta la percentuale di ampliamento volumetrico consentito dal nuovo piano casa calabrese.

Vincoli meno rigidi per il recupero a fini abitativi di sottotetti e seminterrati.

Le norme straordinarie del piano casa per il rilancio dell’edilizia adottate dalla Regione Calabria con la Legge Regionale del 11 agosto 2010 in scadenza il 31 dicembre 2020, sono state prorogate con l’emanazione della Legge Regionale 10/2020 al 31 dicembre 2021.

Infatti durante la seduta della Giunta Regionale del 29 giugno scorso, oltre la proroga:
– ha approvato modifiche alla legge regionale del 11 agosto 2010.
– ha aumentato le percentuale di ampliamento volumetrico
– sono stati definiti vincoli meno rigidi per il recupero di sottotetti e seminterrati per fini abitativi.

In sintesi

Viene prevista la possibilità di incrementare il volume anche per gli edifici unifamiliari maggiori di 1000 mc a patto che che migliorino la classe energetica oppure l’efficienza sismica.
La percentuale di ampliamento volumetrico, sugli edifici residenziali e non residenziali, sale dal 15% al 20%.

Gli interventi potranno essere realizzati anche sulle unità immobiliari residenziali con una volumetria esistente maggiore di 1000 metri quadri, sempre che l’incremento massimo non superi i 70 metri quadri e vengano eseguiti lavori per il miglioramento dell’ efficientamento energetico e antisismico sull’intero fabbricato almeno di una classe.

Negli edifici non residenziali, a destinazione produttiva, direzionale, commerciale e artigianale l’ampliamento può arrivare al 25%, fino ad un incremento massimo di 700 metri quadri interni netti.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione continueranno ad usufruire di un premio volumetrico del 30% e potranno essere realizzati con delocalizzazione all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare.

La ricostruzione deve essere effettuata nel rispetto delle distanze minime, contenute nel DM 1444/1968 o, ove questo risulti impossibile, delle distanze preesistenti, come previsto dall’articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Per il recupero ai fini abitativi, scende da 2,30 a 2,10 metri l’altezza media ponderale necessaria ai sottotetti e ai seminterrati.

Nei Comuni situati ad una altezza sul livello del mare superiore a 800 metri, il limite di altezza scende da 2,10 a 2 metri.
Con queste misure si auspica un incremento del recupero di un numero maggiore di immobili.

Testo integrale della legge

Approfondimenti

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