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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Rendiconto Condominiale – Quali documenti deve inviare l’Amministratore?

Rendiconto Condominiale – Quali Documenti Deve Inviare L’Amministratore?

Con l’entrata in vigore dell’Art. 1130 bis del Cod. Civ., “Rendiconto Condominiale” – norma derogabile –
prevista dalla L. 220/2012 è stata in parte regolamentata la “modalità” di stesura della contabilità
condominiale.
Di seguito tutti i documenti che l’Amministratore deve inviare ai condomini alla chiusura dell’esercizio
finanziario.
1. Rendiconto Condominiale
A fine anno gestionale o comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (Art. 1130
Cod. Civ. 1° comma punto 10), l’amministratore deve inviare a tutti i partecipanti al condominio il
rendiconto analitico dal quale risulti la situazione debitoria e creditoria di ogni singolo condomino.
Il rendiconto è il risultato dell’effettivo importo totale speso dal condominio che viene ripartito secondo le tabelle millesimali di proprietà e/o derivate di ogni singola unità immobiliare.
Dal totale dovuto, detratto il versato da parte dei singoli condomini, alla fine risulterà un saldo a debito o
a credito per ogni unità immobiliare che dovrà essere riportato, come saldo iniziale, nell’anno successivo
di gestione.

2. Copia del Registro della Contabilità.
In esso devono essere registrati, in rigoroso ordine cronologico, entro trenta giorni da quando sono
avvenute tutte le entrate e le uscite (Movimenti finanziari) che si sono verificati durante l’anno gestionale
in esame.
Copia del registro della contabilità dovrà essere inviato dall’amministratore a tutti i condomini dopo
essere stato riconciliato con tutte le movimentazioni che sono avvenute sul conto corrente bancario o
postale intestato al condominio, sul quale l’amministratore opera. (Purtroppo sono ancora pochi gli
amministratori che inviano detta copia a tutti i partecipanti al condominio).

3. Il Riepilogo Finanziario
Altro documento, da inviare ai condomini, è il riepilogo finanziario dal quale si evince la situazione
creditoria e debitoria del condominio.
Il prospetto finanziario è suddiviso in quattro parti: Entrate – Uscite – Crediti e Debiti.
– Nelle entrate si registrerà per primo il saldo iniziale di cassa (c/c e cassa contanti) e tutte le
entrate, a vario titolo, del condominio (rate versate dai condomini sia della gestione in corso e sia
di gestioni precedenti ma pagate nell’anno corrente, anticipazioni dell’amministratore, interessi
attivi sui conti, etc.).

– Nelle Uscite verranno elencate tutte le spese effettivamente sostenute e pagate (pagamento gas,
luce, fornitori vari sia dell’anno in corso e di eventuali debiti degli anni precedenti o le restituzioni
di anticipazioni fatte dall’amministratore, etc.).
– Nei crediti la prima voce sarà data dalla differenza fra le entrate e le uscite che dovrà
corrispondere al saldo dei conti correnti condominiali più eventuale cassa contanti seguita da tutte
le rate da riscuotere o gli eventuali affitti non riscossi, o qualsiasi altro credito vanti il condominio.
– Nei debiti figureranno infine ben dettagliati tutti i debiti del condominio, sia verso i condomini e
sia verso i fornitori o anche verso l’amministratore per eventuali anticipazioni ancora da restituire.

4. Una Nota sintetica esplicativa.
La nota sintetica esplicativa è la comunicazione che l’amministratore deve inviare, a tutti i condomini
specificando come si è svolta la gestione trascorsa, con l’indicazione anche dei rapporti ancora in corso e
delle questioni non risolte.
Questo documento, come la copia del registro della contabilità, sono stati introdotti con l’entrata in vigore della L. 220/2012 su citata.
Eventuale altra documentazione potrebbe essere richiesta da un regolamento di condominio essendo il
1130 bis una norma derogabile.
Esempio:
– un prospetto che ripartisce l’entrata di una rendita di tutti i condomini/usufruttuari, che non viene
versata agli stessi ma accantonata in un fondo;
– un prospetto, quale sollecito formale, che riepiloghi l’elenco dei morosi in ordine alfabetico o di
unità immobiliare;
– copie di sentenze riguardanti il condominio a seguito di una lite attiva o passiva;
etc.
Solo dall’ invio ai condomini della corretta redazione del rendiconto e di tutto quanto sopra elencato
dipende l’approvazione o meno della gestione finanziaria da parte dell’assemblea, che permetterà
all’Amministratore di procedere alla riscossione dei conguagli scaturiti magari anche attraverso azioni
legali.
Con l’Art. 1130 bis è stata introdotta la figura professionale del “revisore della contabilità condominiale”.
È stata data facoltà all’assemblea dei condomini, di nominare un revisore che verifichi la contabilità del
condominio anche per più annualità, ma non è stato precisato nella norma, che requisiti detto professionista debba avere né se lo stesso debba essere iscritto in un apposito albo, quindi chiunque può
farlo. La delibera deve essere presa con il secondo comma dell’Art. 1136 del Cod. Civ. (maggioranza
degli intervenuti all’assemblea che rappresentino la metà del valore dell’edificio).
La norma sancisce inoltre che i documenti devono essere messi a disposizione dei condomini che possono a loro spese chiederne eventuali copie. Detti documenti devono essere custoditi e conservati
dall’amministratore per dieci anni dalla data di registrazione.
Il secondo comma dell’articolo 1130 bis dà facoltà all’assemblea dei condomini di nominare anche un
consiglio di condominio che ha funzione solo consultiva e di controllo.

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