Bonus edilizi: cessione del credito e sconto in fattura nuovo provvedimento
Bonus edilizi: cessione del credito e sconto in fattura nuovo provvedimento dell’AdE
Con il provvedimento del 10 giugno 2022 a firma del Direttore Ernesto Maria Ruffinil’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifche introdotte dal decreto meglio noto come decreto Aiuti alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, ha aggiornato la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi
Modifiche ai termini di trasmissione delle comunicazioni
– resta invariata la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,
– le comunicazioni da inviare entro il termine di cui sopra, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Obblighi dei cessionari e fornitori:
Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.
Per le comunicazioni, della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 è prevista la facoltà per le banche e le società appartenenti a gruppi bancari di poter effettuare cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza possibilità di ulteriore cessione.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Ricordiamo che per gli interventi effettuati con la detrazione del 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
I fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In questa ipotesi, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei soggetti “qualificati”- le banche, le società appartenenti ad un gruppo bancario,- che possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”
Infine:
I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022 poi prorogato al 17 febbraio 2022, sono stati già oggetto di una delle due opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Importante: i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall’articolo 121, comma 1, del decreto “Rilancio” e dall’articolo 28, comma 2, del Dl “Sostegni-ter” sono nulli
Dal 1° maggio 2022, le comunicazioni inviate per le cessioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Al credito viene attribuito un codice identificativo univoco che va obbligatoriamente riportato nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni.
Nel provvedimento è stato anche precisato che in relazione alla possibilità concessa alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario di effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Dette cessioni potranno essere comunicate dal 15 luglio 2022 data di entrata in funzione della Piattaforma dell’agenzia delle entrate.