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Risarcimento danni all’Amministratore revocato

Risarcimento Danni All’Amministratore Revocato
Risarcimento danni all’Amministratore revocato

La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7874 del 19 marzo 2021 ha enunciato il seguente principio di diritto “L’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725, primo comma, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico”.
Il supremo consesso arriva a tale enunciazione sulla scorta dell’assunto che gli effetti della revoca dell’incarico di amministratore di condominio non possano trovare la loro disciplina nell’art. 2237 cod. civ., che regola il recesso del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, poiché Il contratto tipico di amministrazione di condominio, il cui contenuto è essenzialmente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ., non costituisce prestazione d’opera intellettuale, e non è perciò soggetto alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto. Infatti l’esercizio di tale attività non è subordinata all’iscrizione in apposito albo o elenco, e rientra, piuttosto, nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Piuttosto, al contratto di amministrazione di condominio, al di là dello statuto dei poteri e degli obblighi esplicitamente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ., può trovare residuale applicazione la disciplina in tema di contratto di mandato (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 6 – 2, 17.08.2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 18.04.2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 27.06.2011, n. 14197).
Peraltro, la assimilabilità al mandato del rapporto intercorrente tra condominio ed amministratore e, conseguentemente, il carattere fiduciario dell’incarico sulla scorta della previsione della revocabilità ad nutum da parte dell’assemblea era stato già chiarito da Cass. Sez. Un. 29.10.2004, n. 20957.
Atteso quanto sopra e in virtù del fatto che trattasi di mandato che si presume oneroso conferito per un tempo determinato, se la revoca è fatta prima della scadenza del termine di durata previsto nell’atto di nomina l’amministratore ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, proprio in applicazione dell’art. 1725, primo comma, cod. civ. salvo che ricorra a fondamento della medesima revoca una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

avv. Giulia Bianco

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