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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonus casa e superbonus, dal 1° dicembre la comunicazione dei crediti inutilizzabili

Bonus Casa E Superbonus, Dal 1° Dicembre La Comunicazione Dei Crediti Inutilizzabili

Crediti edilizi inutilizzabili dal 1° dicembre 2024 vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate

Dal 1° dicembre, il cessionario di crediti edilizi deve comunicare entro 30 giorni al Fisco i bonus non utilizzabili per cause diverse dalla loro scadenza.

Lo prevede l’articolo 25 del Decreto Legge 104/2023,  che istituisce il nuovo adempimento.

Se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 “I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” dello stesso articolo 121.

L’obbligo di comunicazione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La norma prevede che l’ultimo cessionario del credito, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, i bonus inutilizzabili, ossia quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la mancata fruizione.

Con il provvedimento del 23 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate
Spetta all’ultimo cessionario, inviare la comunicazione relativa ai crediti dei bonus casa e del superbonus non utilizzabili, sia in caso di opzione per la cessione del credito sia per lo sconto in fattura.

La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire a decorrere dal 1° dicembre, data a partire dalla quale la Piattaforma cessione crediti sarà implementata con la nuova funzionalità.

Sono esclusi dall’adempimento i crediti sottoposti a sequestro come evidenziato in una faq dell’Aggenzia delle Entrate

Il nuovo servizio messo a disposizione con questa nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” prevede la possibilità di indicare le rate dei crediti inutilizzabili.

L’ultimo cessionario deve comunicare:
– per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima
cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate;

– per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di
protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo
cessionario) da cui sono derivate le rate.

In entrambi i casi, viene indicata anche la data in cui l’attuale cessionario, che effettua la comunicazione, è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci ed i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Viene avviato così il monitoraggio dei crediti inutilizzabili relativi ai bonus casa ed al superbonus.

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