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Superbonus 110% e bonus casa: i nuovi codici tributo

Superbonus 110% E Bonus Casa: I Nuovi Codici Tributo

Superbonus 110% e bonus casa: predisposti i codici tributo e le istruzioni per la compensazione del credito

Con la pubblicazione della risoluzione 83/E il 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo da utilizzare per i crediti di imposta ceduti e fornisce le istruzioni per compensare il credito d’imposta acquisito a seguito dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Ricordiamo che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni, inviate all’Agenzia delle Entrate.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, o ulteriormente ceduti, è indispensabile che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020 definisce che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese per gli interventi sotto elencati possano optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le opzioni che possono essere esercitate, dal contribuente, in relazione alle spese sostenute sono per interventi di:

– Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Testo Unico
delle Imposte sui Redditti (TUIR) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/sg

– Efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus) e di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus);

– Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63
del 2013 (sismabonus) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020
(superbonus);

– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna (bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

– Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus);

– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63
del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus).

L’uso in compensazione, attraverso l’utilizzo dei i codici tributo predisposti dall’Agenzia delle Entrate che va indicato nel modello F24, è consentita solo per la quota parte di importo non fruita in detrazione dal beneficiario a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Dal 1 gennaio 2021, sono utilizzabili i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.

E’ indispensabile ricordare che con il provvedimento dell’AdE del 12 ottobre 2020 , la comunicazione della cessione del credito per l’anno 2020 può essere inviata entro il 16 marzo 2021; in questa ipotesi, il credito d’imposta può essere utilizzato dal cessionario o fornitore dopo 10 giorni dalla data di ricezione.

I codici tributo predisposti dall’Agenzia delle Entrate utilizzabili dal 1 gennaio 2021 sono 6 e riguardano sia i superbonus (110%) e sia i bonus casa (90%,50% e 36%)

Compilazione modello F24
I codici tributo, di riferimento, dovranno essere inseriti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
A titolo di esempio per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”;

Ecco i codici tributo:
– “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per
cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

– “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1,
lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

– “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione
o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

– “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito
per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

– “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in
compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

– “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR –
utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Ribadiamo che, la somma che può essere utilizzata in compensazione è quella risultante dalla comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura trasmessa dall’Agenzia delle Entrate.
Per compensare l’importo del modello F24 o, in alternativa, cedere ulteriormente il credito, è necessario confermare l’esercizio dell’opzione tramite la piattaforma telematica.

Sia nel caso di utilizzo da parte del primo cessionario o fornitore sia nel caso di ulteriore cessione, l’utilizzo del credito d’imposta relativo al superbonus e ai bonus ordinari per le ristrutturazioni edilizie è ammesso secondo gli stessi termini e modalità applicate al cedente.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non vada oltre la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto del modello F24 è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Precisiamo che la quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

APPROFONDIMENTI

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