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Agevolazioni fiscali: bonus edilizi stop alle cessioni e nuova disciplina per la remissione in bonis

Agevolazioni Fiscali: Bonus Edilizi Stop Alle Cessioni E Nuova Disciplina Per La Remissione In Bonis

Agevolazioni fiscali: bonus edilizi stop alle cessioni e nuova disciplina per la remissione in bonis

Dopo la pubblicazione in Gazzezza Ufficale del DL n. 39 del 29 marzo entra in vigore dal 30 marzo 2024 il decreto su “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.”

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo 2024, va a modificare ancora una volta il Dl 34 del 19 maggio 2020.

Il nuovo decreto contiene diverse novità fiscali che riguardano tra l’altro i bonus edilizi comprese le barriere architettoniche ed il ravvedimento speciale.

Bonus Edilizi: stop alle cessioni

Nell’ambito dei bonus edilizi, il nuovo Decreto elimina, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

In particolare, l’art. 1 prevede l’eliminazione dal DL n. 11/2023  di quelle norme che consentivano ancora di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il provvedimento prevede che vi sia ancora la possibilità dello sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici avvenuti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

L’art. 2 prevede un regime transitorio che dà la possibilità di beneficiare ancora dello sconto in fattura e o la cessione del credito nel caso in cui:

– in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge (30 marzo 2024) sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus;

-per i lavori condominiali, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio.

-sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

-per gli interventi diversi dal superbonus sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo;

-per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonus barriere architettoniche

Per quanto riguarda il bonus relativo alle barriere architettoniche (75%) è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento 30 marzo 2024.

Le stesse disposizioni si potranno applicare alle spese sostenute dopo l’entrata in vigore del DL n. 39/2024 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto risulti:

– presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, e siano già iniziati i lavori;

– che se i lavori non sono ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, nel caso in cui per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Nuova disciplina della remissione in bonis

La remissione in bonis fino ad ora ha consentito di rimediare agli errori nelle dichiarazioni e nella comunicazione di cessione del credito e o dello sconto in fattura.

Si tratta di una possibilità che esiste da tempo, che dal 2022 è stata estesa anche al Superbonus e ai bonus edilizi, concedendo più tempo ai contribuenti che non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito nei termini previsti.

Con la remissione in bonis i beneficiari delle detrazioni hanno potuto sanare ad esempio l’omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico e risolvere i casi in cui non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione e non hanno quindi potuto inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti.

Per avvalersi della remissione in bonis sul Superbonus e gli altri bonus edilizi, i beneficiari delle detrazioni da cedere hanno versato una sanzione di 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo.

Il nuovo decreto ripristina la situazione preesistente, eliminando la remissione in bonis per i titolari dei crediti fiscali relativi ad interventi agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi pertanto la comunicazione dell’opzione della cessione del credito e o dello sconto in fattura va comunicata inderogabilmente entro il 4 aprile 2024 senza possibilità di effettuare successive correzioni .

In altri termini, non vi è più la possibilità di avvalersi della remissione in bonis e si azzera la possibilità delle comunicazioni correttive e sostitutive.

Il 4 aprile, quindi, è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue non fruite per le detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.

Trasmissione dei dati per le spese agevolabili fiscalmente

Il Dl 39/2024 prevede delle novità anche sulla trasmissione delle informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Infine, per acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, ad integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

-ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

-all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

-all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

-alle percentuali delle detrazioni spettanti.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni:

-i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

-i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Importante: l’omessa trasmissione delle informazioni sopra menzionate, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Come utilizzare i crediti da bonus edilizi

Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

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