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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

SOA – Superbonus e per tutti i bonus edilizi, scatta l’obbligo

SOA – Superbonus E Per Tutti I Bonus Edilizi, Scatta L’obbligo

SOA Superbonus 110% e 90%e per tutti i bonus edilizi, scatta l’obbligo dal 1 gennaio 2023 per i lavori di importo superiore a 516mila euro

Il D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, ha introdotto nel capo I del titolo III, dopo l’articolo 10 il seguenti e
«Art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
– 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, é affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
– 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
– 3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
– 4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile , anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’articolo 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi sotto indicati, ossia:
– Superbonus 110%;
– ecobonus ordinario;
– bonus casa e sismabonus ordinario;
– bonus facciate;
– bonus fotovoltaico ordinario;
– bonus colonnine di ricarica ordinario;
– bonus barriere architettoniche 75%.
Il nuovo obbligo si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.

L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:

– lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
– contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della
legge (21 maggio 2022).

L’introduzione dell’obbligo di qualificazione per le imprese, avverrà in due tempi:
dal 1° gennaio al 30 giugno 2023: periodo transitorio;
dal 1° luglio 2023 obbligo definitivo

Dopo un periodo transitorio scatterà l’obbligo dal 1° luglio 2023 del rilascio dell’attestazione SOA per lavori di importo superiore a 516mila euro per potere accedere alle detrazioni previste per il Superbonus 110%.

Una garanzia in più per il committente sulla serietà e l’affidabilità di chi dovrà eseguire i lavori.

Cosa significa SOA?
Società Organismi di Attestazione, enti di diritto privato costituiti come SpA (Società per Azioni) a cui L’ANAC, o Autorità Nazionale Anticorruzione, demanda il compito di accertare che i soggetti esecutori delle opere pubbliche e private detengano i requisiti necessari alla partecipazione stabiliti dal codice degli Appalti.

La qualificazione SOA è la certificazione che autorizza l’impresa del settore delle costruzioni a concorrere gare d’appalto pubbliche e private indette per categorie e classifiche di importo.

La certificazione SOA è obbligatoria per qualunque impresa che intenda eseguire lavori pubblici e privati affidati dalle stazioni appaltanti, direttamente o in subappalto,

L’impresa che intenda ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare un apposito contratto con la SOA che svolgerà l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti.

La procedura per l’ottenimento della Qualificazione è particolarmente complessa ed articolata

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la SOA?

Il Codice degli Appalti stabilisce che, per partecipare alle procedure di gara, le imprese devono avere dei requisiti specifici, ovvero:
– Requisiti di ordine generale;
– Requisiti di ordine speciale.

Requisiti di Ordine Generale
Tra i requisiti di ordine generale che un’impresa deve avere figurano:
– Regolarità ai fini della normativa antimafia;
– Requisiti di moralità professionale (esempio: non avere condanne);
– Iscrizione al Registro delle Imprese;
– Assenza di procedure concorsuali;
– Assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell’attività di impresa;
– Non aver dichiarato il falso con dolo o colpa grave;
– Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili;
– Avere il DURC in regola.

Requisiti di Ordine Speciale
Tra i requisiti di ordine speciale possiamo citare, invece:
– capacità economica e finanziaria (referenze bancarie, volumi d’affari, patrimonio netto in positivo);
dotazione di attrezzature tecniche;
– adeguato organico medio annuo;
– idoneità tecnica organizzativa (Presenza di un direttore tecnico).

Il ruolo del Direttore Tecnico può essere ricoperto da:
– titolare dell’impresa;
– legale rappresentante;
– amministratore;
– dipendente;
– professionista esterno con contratto d’opera professionale.
Il direttore tecnico deve possedere titoli di studio idonei o esperienza come direttore di cantiere, oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa.

L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente.

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