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Bonus 110% firmati i due decreti attuativi dal Ministro Patuanelli

Bonus 110% Firmati I Due Decreti Attuativi Dal Ministro Patuanelli

Bonus 110% firmati i due decreti attuativi dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli

Il Decreto legge 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge n. 77 del 17/07/2020 prevede l’emanazione di due decreti attuativi per accedere al super bonus del 110%.

I due decreti sono stati firmati dal Ministro Stefano Patuanelli in data 29 luglio, dopo l’audizione dello stesso Ministro presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria,

I due decreti, che dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale definiscono tra l’altro:

· i Requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, definizione
dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
· le modalità del rilascio delle Asseverazioni, modalità di trasmissione e del relativo modulo delle
asseverazione da trasmettere all’Enea ed agli organi competenti.

Decreto Requisiti Tecnici delinea:
· requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni
· i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
· le modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione da trasmettere all’Enea ed agli
altri organi competenti;
· le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che con sopralluoghi
che verranno e effettuati dall’ENEA per accertare il rispetto dei requisiti previsti per accedere al
beneficio.

Il decreto attuativo del Mise prevede che il “tecnico abilitato all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale di appartenenza, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge,dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Il tecnico abilitato dovrà certificare ed asseverare, inoltre, che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
· i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
· in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Decreto Asseverazione
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o su stato di avanzamento (massimo due) delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
· secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di
cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
· secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di
cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento
delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio.

Il Tecnico Abilitato dovrà allegare, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della
Polizza di Assicurazione. il cui massimale non può essere inferiore a € 500.000.

Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per gli approfondimenti.

Approfondimenti

Patuanelli in audizione parlamentare su efficientamento energetico

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