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Suprema Corte di Cassazione – Illegittimo nuovo classamento catastale

Suprema Corte Di Cassazione – Illegittimo Nuovo Classamento Catastale

Decisivo l’intervento della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 6858/2020) in favore di una cittadina romana alla quale era stata aumentata la rendita catastale del proprio immobile, sito nella c.d. microzona Parioli, per la terza volta in 17 anni con incremento complessivo superiore del 100%.
La ricorrente aveva tempestivamente adito la Commissione Tributaria Provinciale lamentando, in sostanza, che l’Agenzia del territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 senza che nell’atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso ma, proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo accoglieva dichiarando la legittimità dell’avviso impugnato.
Senza perdersi d’animo la ricorrente proponeva ricorso per cassazione ribadendo che l’avviso impugnato non recava indicazioni specifiche circa le caratteristiche dell’immobile giustificative del nuovo classamento e della maggiore rendita catastale e che, a tal fine, non era stato effettuato sopralluogo alcuno.
Malgrado il contrario parere del Procuratore Generale, il quale ne aveva chiesto il rigetto, la Suprema Corte di Cassazione lo accoglie affermando e ribadendo il principio di diritto per il quale “In tema dì estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dai significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso”.
Ed ancora la Suprema Corte ribadisce che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta dei Comune e dalla determinazione dei direttore dell’Agenzia dei territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento”.
In applicazione dei suindicati principi, pertanto, la Corte ritiene l’atto impugnato privo del riferimento alle caratteristiche specifiche dell’immobile determinative della nuova classe e della maggiore rendita e, di conseguenza, afferma che il provvedimento è illegittimo. Il ricorso originario della contribuente viene quindi accolto.
Avv. Arnaldo Del Vecchio

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