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Decreto aiuti quater – Conversione in legge

Decreto Aiuti Quater – Conversione In Legge

Bonus edilizi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto 176 del 18 novembre 2022 -Decreto aiuti quater –

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, la legge 13 gennaio 2023, n. 6 la, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n 176 del 18 novembre 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cosiddetto Decreto aiuti quater.

E’ ufficiale, il Superbonus 2023 passa dall’aliquota del 110% al 90%, sia per i condomini nonché per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche.

Superbonus 110%: chi avrà diritto alla detrazione nel 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha aggiunto alcune eccezioni particolari all’art. 9 nel Dl consentendo di sfruttare la detrazione nella sua forma maggiore anche nel 2023

Condomìni

Per portare in detrazione le spese al 110% nel caso degli interventi nei condomini, la Legge di Bilancio ha previsto le seguenti eccezioni, determinate in base alla data di delibera in assemblea ed alla presentazione della CILAS.

L’aliquota resta al 110% se:

– la delibera assembleare sia stata approvata entro il 18 novembre 2022 (data di entrata in vigore
dell’Aiuti quater). In questo caso la presentazione della CILAS slitta fino al 31 dicembre 2022.

– la delibera è effettuata tra il 19 ed il 24 novembre, il termine ultimo per la presentazione della CILAS
resta fermo al 25 novembre 2022.

Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Chi fa dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Edifici da 2 a 4 unità con unico proprietario o comproprietari

Gli edifici diversi dai condomini e dalle unifamiliari, come le strutture da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o comproprietari, ma anche le Onlus e le Associazione di promozione sociale, potranno usufruire del Superbonus al 110%, a patto che la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Si aggiungono al quadro gli interventi di demolizione e ricostruzioni, se l’istanza per l’acquisizione del titolo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022, che potranno accedere al Superbonus 110% anche per il 2023.
Per gli interventi nei comuni situati nei crateri dei terremoti del 2009, il bonus resta al 110% fino al 31 dicembre 2025.

Unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti

Aliquota al 110% fino al 31 marzo 2023 negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, ovvero per le villette e per gli appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo è essenziale aver effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022.

Aliquota al 90%. per coloro che non rientrano nella situazione sopra indicata potrà avere la possibilità di accedere alla detrazione con percentuale ridotta per tutto il 2023.

Vi sono però tre condizioni:

l’immobile deve essere Prima casa;
il contribuente deve essere proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento,
nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non deve aver superato il reddito di € 15.000, calcolato applicando il quoziente familiare (Come calcolare il Quoziente familiare).

Le modifiche alla cessione del credito

Confermata la possibilità di utilizzare i crediti presenti in piattaforma entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati in 10 anni anziché 5.

Ulteriore novità riguarda il numero delle cessioni tra soggetti qualificati. Per soggetti qualificati si intende: banche, intermediari e assicurazioni.

La banca una volta entrata in possesso del credito potrà cederlo in favore di imprese e professionisti correntisti.

Le cessioni totali ammesse sono passate a 5.

La prima cessione, anche dopo lo sconto in fattura, è libera e può essere effettuata anche verso privati che non hanno alcun collegamento con l’esecuzione dei lavori.

La 2° e la 3° e ora la 4° cessione è ammessa solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia o ad imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia cosiddetti soggetti qualificati.

Le banche appena vengono in possesso del credito, possono cederlo ai proprio correntisti quali imprese e professionisti.

La cessione del credito così come modificata, si applica anche ai crediti di imposta diversi da quelli superbonus

Infine per le imprese che lavorano con il superbonus. le garanzie potranno essere rilasciate da SACE sui finanziamenti erogati dalle banche alle imprese: con codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nel superbonus, ex art.119 del DL 34/2020.

Il servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera della Camera ha predisposto “Il dossier superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022″ del gennaio 2023

Il documento è aggiornato, oltre che alla Legge di Bilancio 2023, anche al Decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176), convertito nella Legge 13 gennaio 2023, n. 6 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio e in vigore da oggi 18 gennaio.

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