Superbonus nuovi codici tributo per cessione del credito
L’AdE istituisce nuovi codici tributo per le opzioni comunicate dal 1° novembre a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 176 del 2022.
I codici tributo creati appositamente per le comunicazioni cessione del credito e sconto in fattura, devono essere indicati nel modello di pagamento F24 in caso di scelta per la cessione o sconto in fattura comunicata all’Amministrazione finanziaria a partire dal 1° novembre 2022
Sono stati istituiti, con la Risoluzione 71/E pubblicata il 7 dicembre 2022, sul sito dell’Agenzia delle Entrate i codici tributo n. “7708” e “7718”.
I nuovi codici essere indicati nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il Superbonus ceduto nel primo caso, fruito con sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.
La distinzione si è resa necessaria in seguito alle modifiche normative intervenute con il Dl n. 176/2022 (decreto “Aiuti-quater), che introduce, in deroga alla disciplina ordinaria, una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio, comunicate all’amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre 2022.
In particolare l’articolo 9, comma 4 del decreto “Aiuti-quater” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg, prevede la possibilità di usufruire del tax credit ancora non speso, in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate direttamente:
dal fornitore
dal cessionario
da un intermediario abilitato.
La parte del bonus non utilizzata nell’anno, precisa la stessa norma, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Si è reso, dunque, necessario istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1 novembre 2022, perché fuori dalla novella disciplina.
Con la risoluzione odierna debuttano, pertanto, i codici tributo:
“7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”
“7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.
Il loro posto è nel modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
L’Agenzia delle Entrate specifica che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 sono da utilizzare per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.