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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Superbonus 110% – Impianti fotovoltaici condominiali e massimali di spesa

Superbonus 110% – Impianti Fotovoltaici Condominiali E Massimali Di Spesa

Quali sono gli impianti da fonti rinnovabili che godono della detrazione al 110% nel condominio?
Esistono vari tipi di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili quali ad esempio quelli eolici, geotermici, da moto ondoso, ad acqua fluente o a cascata e quelli solari.
Solo un tipo di quelli solari rientra nei superbonus fiscali del 110% e sono quelli fotovoltaici con potenze inferiori a 200KW come previsto dall’articolo 16 bis del Decreto Rilancio.
I pannelli fotovoltaici oggi hanno raggiunto livelli di potenza superiori a 400W cadauno, rendendoli particolarmente performanti ed adattabili a diversi tipi di coperture.

Quali sono le condizioni per poter godere della detrazione fiscale del 110% per gli impianti fotovoltaici condominiali?
Gli impianti fotovoltaici sono considerati interventi “trainati” e per tanto necessitano di essere inseriti in un progetto che preveda interventi “trainanti”, questo non è l’unico prerequisito come molti pensano.
Per poter godere delle detrazioni questi impianti devono essere connessi alla rete elettrica nazionale e prevedere “lo scambio sul posto” ai sensi dall’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003 n°387.

Quali sono i massimali di potenza ammissibili alla detrazione per gli Impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili condominiali?
Come abbiamo già detto in precedenza il massimale di potenza ammissibile alla detrazione in un condominio per l’impianto fotovoltaico è di 200KW per un massimo di spesa ammissibile di € 96.000,00.
Ma le limitazioni non finiscono qui, infatti, solo gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale possono godere della detrazione spettante per le spese sostenute a fronte dell’installazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le detrazioni del 110% spettano fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 48.000 per unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” e per un massimale complessivo di € 96.000,00.
Qualora si prevedano “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” o “interventi di ristrutturazione urbanistica”, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale.

Si può accumulare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici?
Si, è riconosciuta anche la detrazione al 110% per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, con le stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, pur che l’ammontare complessivo si mantenga nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Le restrizioni continuano con l’articolo 16 ter del Decreto Rilancio che limita il massimale dei 48.000,00, previsti nell’articolo 5 della stessa norma, all’istallazione di un impianto solare fotovoltaico di massimo 20KW.

In fine, lì dove si istallino impianti solari fotovoltaici di potenza superiore agli 11,08KW, è obbligatorio far effettuare da un organismo notificato la verifica quinquennale dell’intero impianto, al fine di non perdere l’indennizzo della corrente elettrica ceduta sul posto.

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