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COVID 19 – DPCM 18 OTTOBRE 2020 E LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO

COVID 19 – DPCM 18 OTTOBRE 2020 E LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO

COVID 19 – DPCM 18 OTTOBRE 2020 E LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO

Le assemblee sono convegni congressi o sono riconducibili alle riunioni private?

Ci viene in aiuto la circolare del Ministero degli Interni del 20 ottobre inviata per competenza ai Prefetti, ai Commissari Del Governo per le Province Di Trento e Bolzano al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta e per conoscenza anche al Dipartimento Della Pubblica Sicurezza .

La circolare fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento.

Dalla firma prima e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 18 ottobre, molte sono state le interpretazioni volendo assimilare ai convegni le assemblee condominiali ma come potrete leggere non è così.

Quello che ci interessa rispetto alle assemblee condominiali è chiarito nel paragrafo che riguarda:
Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

(omissis)

“Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico.
Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..”

Pertanto le assemblee di condominio si possono convocare e si possono tenere in presenza fermo restando che si devono osservare tutte le prescrizioni previste, spazi adeguati da consentire il distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il divieto di assembramento etc.

Le assemblea di condominio da remoto pur essendo consentita, al momento è una scelta poco praticabile.

Infatti, anche se la Legge 126/2020 che ha convertito il Dl 104/2002 di agosto ha modificato l’Art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile inserendo al al terzo comma, dopo le parole:
“e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” sono inserite le seguenti: “o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”;
ed ha aggiunto un ulteriore comma il sesto:
“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”

Ricordo che bisogna tenere a mente che il novellato Art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, impone il consenso unanime di tutti i condomini per lo svolgimento delle assemblee da remoto, se detta modalità non è prevista dal regolamento di condominio.

Traguardo difficile da raggiungere soprattutto in edifici con molti condomini poiché ci sarà sempre un condòmino che non è adeguatamente informatizzato.

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