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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

770 – 2021: invio entro il 2 novembre 2021

770 – 2021: Invio Entro Il 2 Novembre 2021

770 – 2021: invio entro il 2 novembre 2021

Si avvicina il termine per l’invio del modello 770/2021 relativo alle ritenute operate a qualsiasi titolo nell’anno 2020

Il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati.

E’ opportuno consultare le istruzioni per la compilazione aggiornate al 29 settembre 2021 dall’AdE

Il sostituto d’imposta può suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX, relativi alle ritenute operate su:
– redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– locazioni brevi inserite all’interno della CU;
– somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme liquidate a titolo di indennità di
esproprio
– somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi,
– somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Anche il condominio, in persona del suo legale rappresentante, in quanto sostituto d’imposta dal 1998, deve presentare il modello di dichiarazione 770, dove sono riportate le ritenute d’acconto operate nel corso dell’anno e le date dei relativi versamenti delle ritenute effettuati con il modello F24.

Tutti i dati relativi ai percipienti (dipendenti, autonomi anche occasionali ed in regimi agevolati, appalti), agli emolumenti loro erogati, alle ritenute effettuate ed al loro relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta, che va inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’invio è fatto dall’Amministratore di Condomino in carica alla data di presentazione del 770.

Il Modello 770 del Condominio, in linea di massima, si compone dei seguenti quadri:
– frontespizio
– Comunicazione dati sui compensi per lavoro autonomo;
– Comunicazione dati sui compensi lavoro dipendente;
– Comunicazioni dati su corrispettivi per contratti di appalto
– quadro SS dati riassuntivi
– quadro ST ritenute operate , trattenute per assistenza fiscale ed imposte riassuntive
– quadro SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni.

La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Rispetto alla scadenza, l’invio del Modello di dichiarazione 770 si considera:
– tempestivo, se viene trasmesso entro il termine;
– tardivo, se viene trasmesso entro 90 giorni dal termine;
– omesso, se viene trasmessa oltre i 90 giorni dal termine.
La trasmissione tardiva, per essere considerata comunque valida, richiede il pagamento di una sanzione pari a 25 euro da effettuarsi con il modello F24 codice tributo 8911.

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2021 è fissata al 31 ottobre 2021 ma per il corrente anno alla data del 02 novembre 2021 poiché il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è giorno festivo.

Il condominio se non provvede alla presentazione del 770 nei tempi e nei modi richiesti è soggetto a sanzioni amministrative.

Omessa presentazione della dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250,00. Se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento notificata, la sanzione amministrativa si riduce della metà – dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate -, con un minimo di euro 200,00.

Ammontare dei compensi dichiarati inferiore a quello accertato.
Nel caso in cui l’ammontare dei compensi dichiarati sia inferiore a quello accertato, è prevista la sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250,00. Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata con l’utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri o condotte fraudolente.

Ritenute sui compensi non dichiarate dal condominio.
Nel caso di ritenute sui compensi non dichiarate dal condominio ma solo versate, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.000. In aggiunta a tali sanzioni si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione.

Ritenute versate e dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Qualora le ritenute siano state versate interamente e la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00 oltre alla sanzione amministrativa di euro 25,00 per ogni percipiente.

Omissione o tardiva presentazione attribuita agli intermediari incaricati.
Se l’omissione o la tardiva presentazione della dichiarazione è attribuibile agli intermediari incaricati, si applica a carico degli stessi la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164. Ovviamente, la sanzione si applica in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e atti che essi hanno assunto l’impegno a trasmettere.

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