Revoca giudiziale dell’Amministratore in prorogatio
Interessante pronuncia da parte della Corte di Appello di Bari (Decreto del 27.06.2019) la quale – in riforma del provvedimento impugnato – ha affermato il principio di diritto in base al quale anche l’Amministratore in regime di c.d. prorogatio imperi (ossia di chi continua ipso iure ad esercitare i suoi poteri dopo la scadenza del termine finale del proprio mandato pur in assenza di un formale atto di proroga), può essere revocato dall’Autorità Giudiziaria nei casi di cui all’art. 1129, comma 11 e 12, cod. civ.
La rilevanza della questione è data da un altro orientamento giurisprudenziale di merito (per tutte cfr. Trib. Catania 10.02.2014) per il quale non può essere revocato l’Amministratore che opera in regime di prorogatio in quanto “il mancato rinnovo della carica o la revoca hanno lo stesso identico contenuto e le stesse identiche conseguenze”. Ne consegue, per tale secondo orientamento, che il condomino non potrebbe – in tal caso – richiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca dell’Amministratore in prorogatio ma la nomina di un nuovo Amministratore. Da qui le problematiche per l’operatore del diritto il quale, oltre a dover verificare i presupposti di applicabilità dell’art. 1129, commi 11 e 12, cod. civ. per la revoca dell’Amministratore, dovrebbe verificare anche – ed in via preliminare – lo status dell’Amministratore medesimo ossia se in corso di mandato o in prorogatio (in tale ultimo caso rischia declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso per la revoca con probabile condanna al pagamento delle spese processuali).
L’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Bari ha quindi il merito – ad avviso dello scrivente – di semplificare il tutto. Il ricorrente ex art. 1129 cod. civ. dovrà comprovare la formale nomina dell’Amministratore di cui si chiede la revoca (mediante produzione del relativo verbale assembleare) ed eventuali delibere di riconferma nonché, ovviamente, la sussistenza di almeno uno dei presupposti per la sua revoca giudiziale.
Viene quindi meno il rischio per il ricorrente che il ricorso sia dichiarato inammissibile in virtù del regime di prorogatio dell’Amministratore (ed alla luce delle varie interpretazioni che si sono avute sul nuovo art. 1129, decimo comma, cod. civ. la questione non è di poco conto).
Avv. Arnaldo Del Vecchio
Direttore Centro Studi Anaip