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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

PSC Piano Di Sicurezza E Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento che redige il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione in ottemperanza all’art. 100 del D.Lgs 81 del 2008 per i cantieri temporanei e mobili, al fine di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tale piano deve essere redatto quando in cantiere sono presenti più imprese esecutrici o lavoratori autonomi, quando è presente una sola impresa esecutrice per i cantieri che superano i 200 Giorni-Uomo e quando sono previste delle lavorazioni comportanti rischi particolari elencati nell’ALLEGATO XI.

I rischi particolari elencati nell’ALLEGATO XI sono i seguenti:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Il PSC deve essere redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta delle offerte per l’appalto ed è parte integrante del contratto d’appalto, il mancato adempimento in questi termini potrebbe generare un contenzioso tra l’Appaltatore ed il Committente per il pagamento delle spese inerenti gli oneri per la sicurezza.

I contenuti minimi del PSC sono determinati e specificati all’art. 100 del D.Lgs 81 del 2008 oltre che nell’ALLEGATI XV; è un documento specifico ed univoco che deve essere redatto per singolo cantiere temporaneo o mobile contenente valutazioni e direttive di concreta fattibilità.

I contenuti minimi del PSC sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative che prevedono i seguenti elaborati e dati:

• Relazione tecnica del Coordinatore per la progettazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
• Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi;
• L’identificazione e la descrizione dell’opera;
• L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
• Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
• Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
• Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
• L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune anche per i lavoratori autonomi;
• Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
• La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sotto fasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
• La stima dei costi della sicurezza;
• Il tipo di procedure complementari di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS redatto dal Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Progettazione dell’impresa appaltatrice;
• In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, recinzioni di cantiere, camere di medicazione ed infermerie;
• In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

• In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sotto fasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa;
• l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi con il relativo cronoprogramma dei lavori;
• In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi;
• Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
• Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto nonché ogni altra modifica alle misure adottate.

Una copia del PSC deve essere custodita in cantiere insieme a tutti i documenti dello stesso ed essere a completa disposizione di qualunque lavoratore coinvolto che ne faccia richiesta oltre ovviamente che agli organi di vigilanza, alle organizzazioni sindacali ed a tutti i soggetti coinvolti nell’appalto.

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