Nuove disposizioni in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficientamento energetico
Con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficientamento energetico, regolamentando in particolare la (adesso limitata) possibilità di trasferimento del credito medesimo con le motivazioni che di seguito saranno esposte.
Un breve excursus ci consente di comprendere meglio la ratio del provvedimento in oggetto.
Inizialmente, la finanziaria 2016 ha previsto per i soli soggetti ricadenti nella “no tax area” (c.d. “incapienti), la possibilità di cedere ai fornitori che hanno effettuato i lavori (di riqualificazione energetica), il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2016 relativo agli interventi eseguiti su parti comuni del condominio.
In considerazione dello scarso successo dell’iniziativa, fermo restando quanto già statuito con la precedente normativa, la finanziaria 2017 ha ampliato la platea dei beneficiari e dei soggetti cui cedere il credito, ma a determinate condizioni. E’ stato infatti previsto che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni del condominio che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, nonché per quelle relative ad interventi che consentano il raggiungimento di determinati standard certificati di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (in buona sostanza quegli interventi che consentono di beneficiare della maggiore detrazione per riqualificazione energetica del 70% o del 75% rispetto alla detrazione base), i condomini (tutti, anche quelli non ricadenti nella “no tax area”) possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (del 70% o 75% appunto delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato i lavori (di riqualificazione energetica) ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti, escludendo categoricamente in ogni caso la cessione del credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Una successiva modifica ha poi previsto che (soltanto) i soggetti ricadenti nella “no tax area” potessero cedere la detrazione in argomento, oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori (di riqualificazione energetica) e ad altri soggetti privati, anche ad istituti di credito ed intermediari finanziari, purchè la condizione di incapienza sussistesse nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
La finanziaria 2018, oltre ad avere esteso la possibilità di cessione del credito di cui sopra a tutti i contribuenti (anche quelli che non ricadono nella “no tax area”) per tutti gli interventi ed anche per gli interventi eseguiti nelle singole unità immobiliari (non più limitata soltanto quindi agli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio), ha previsto una nuova detrazione maggiorata per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1,2 e 3, prevedendo la possibilità di detrarre l’80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore, su un ammontare di spesa non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio, da recuperare in 10 quote annuali. Ha inoltre esteso il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, costituiti in forma societaria ed operanti alla data del 31 dicembre 2013, che rispondano ai requisiti richiesti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”, ed alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci.
Alla luce dell’evoluzione normativa sin qui esposta, il provvedimento appena emanato dall’Agenzia delle Entrate disciplina ulteriormente la cessione della detrazione stabilendo una serie di passaggi e di limiti; ma quali sono questi limiti e perché l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario porli?
Richiesto – e fatto proprio – il parere della Ragioneria Generale dello Stato per valutare gli impatti di finanza pubblica di quanto in argomento, è emerso che “la cedibilità illimitata dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare l’assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni”; in conseguenza di ciò, l’Agenzia delle Entrate nel suo provvedimento ha stabilito che:
1) La cessione del credito degli incapienti e la cessione del credito dei soggetti che non ricadono nella c.d. “no tax area” (quindi in buona sostanza di tutti i contribuenti) deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (quindi al massimo due passaggi);
2) La cessione del credito ad altri soggetti privati individua – come tali – soggetti che siano diversi dai fornitori, semprechè collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (1).
3) Sono esclusi dal perimetro dei cessionari gli istituti di credito e gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, oltre a tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, ivi inclusi i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione.
4) Al contrario, il credito è certamente cedibile nei confronti degli organismi associativi, compresi consorzi e società consortili, anche se partecipati da società finanziarie, ma con il limite che non detengano una partecipazione maggioritaria o non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato; risulta altresì cedibile alle Energy Service Companies (ESCO) – le società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica – ed anche nei confronti delle società di servizi energetici (SSE) accreditate presso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
L’Agenzia delle Entrate ha infine chiarito che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti che, nel rispetto della normativa, abbiano effettuato, prima dell’entrata in vigore del Provvedimento in esame, più di due passaggi nella cessione del credito ovvero abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
(1) Per esempio un altro condomino che ha sostenuto le stesse spese agevolate, oppure, nel caso in cui i lavori siano effettuati da un soggetto societario appartenente ad un gruppo, il credito può essere ceduto anche ad un’altra società del gruppo, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (che dovessero fare parte del gruppo medesimo). Ovviamente tale esclusione non riguarda gli incapienti che potranno, in una eventualità del genere, comunque sempre cedere il loro credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari che dovessero fare parte del gruppo. In ogni caso il credito non può essere ceduto da alcuno alle Pubbliche Amministrazioni.