Nulla la nomina dell’amministratore privo dei requisiti
E’ nulla la nomina ad amministratore di condominio di soggetto non in possesso dei requisiti di cui all’art. 71bis disp. att. c.c.
A stabilirlo è il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 325/2023 del 7 febbraio 2023.
Il Tribunale orobico veniva investito della questione da un condomino, il quale impugnava la delibera di nomina ad amministratore di soggetto non condomino e non in regola con gli obblighi formativi di legge, chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla.
Il Giudice, nel decidere la controversia, dava preliminarmente atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto.
Per un primo orientamento (Tribunale di Padova sentenza 24-3-2017) la delibera di nomina ad amministratore di soggetto non in possesso dei requisiti di cui all’art. 71bis disp att cc è nulla per contrarietà a norme imperative.
Per un secondo orientamento (Tribunale di Milano sentenza 27-3-2019, Tribunale di Verona sentenza 13-11-2019), invece, la mancanza dei requisiti di cui all’art. 71 bis disp att cc costituisce grave irregolarità che può dar luogo alla revoca, ma non comporta la nullità della delibera di nomina dell’amministratore.
Il Tribunale di Bergamo, nel dichiarare nulla la delibera impugnata, aderiva al primo degli orientamenti sopra richiamati sopra richiamati, sulla scorta dell’argomentazione che l’art. 71bis disp att cc costituisce norma imperativa, poiché a tutela di interessi generali e della collettività – in particolare del consumatore – e, quindi, di ordine pubblico.
L’adesione alla tesi contraria – prosegue il Giudice Lombardo – comporterebbe “il rischio di vedere aggirato di fatto non solo l’art. 71bis disp att cc, ma tutto il complesso normativo (Legge n. 4/2013 e DM n. 140/2014) finalizzato all’introduzione nel nostro ordinamento di una figura qualificata di amministratore condominiale, a tutto discapito dei condomini amministrati”.
Pertanto, l’amministratore non in regola con i prescritti obblighi formativi è esposto non solo al rischio di vedersi revocare dall’incarico per grave irregolarità, ma anche che la delibera avente ad oggetto la sua nomina venga dichiarata nulla, con ogni deleteria conseguenza.