Nomina del nuovo Amministratore di condominio.
La nomina del nuovo Amministratore in un condominio di solito non avviene alla presenza dello stesso, il quale è successivamente informato della sua nomina dall’amministratore uscente, dal presidente dell’assemblea o a mezzo notifica da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Il nuovo amministratore deve, in primis, decidere se accettare o rifiutare il mandato.
L’accettazione del mandato da parte del nuovo Amministratore, può essere fatta in forma esplicita o implicita.
L’accettazione è esplicita se si tratta di una formale lettera di accettazione della nomina, inviata dal nuovo amministratore all’amministratore uscente o all’Autorità Giudiziaria o al soggetto che lo ha informato della sua nomina.
L’accettazione è Implicita se il nuovo amministratore, pur non avendo espresso la sua volontà di accettare o rifiutare il mandato, compie atti idonei a far desumere la sua accettazione. Ad esempio si mette in contatto telefonicamente o per iscritto, con chi lo ha preceduto nell’incarico per concordare con lui il passaggio delle consegne di tutta la documentazione contabile e non, che riguarda gli ultimi 10 anni di vita del condominio.
Se l’amministratore uscente cerca di rinviare il passaggio delle consegne, il nuovo amministratore deve almeno pretendere che gli vengano consegnati:
• Il registro verbali delle assemblee con il regolamento di condominio e relative tabelle millesimali allegate (come previsto al punto 7 dell’Art. 1130 del Cod. Civ.).
• Le distinte dell’ultima convocazione di assemblea che ha nominato il nuovo amministratore, per avere contezza del numero dei condomini, degli usufruttuari e relativi indirizzi (anagrafica condominiale).
• Il codice fiscale del condominio per poter comunicare entro trenta giorni, di persona o on-line (con apposito modulo), all’Agenzia delle Entrate, il cambio dell’amministratore e l’abbinamento al suo codice fiscale personale per evitare sanzioni.
• L’elenco dei fornitori del condominio con i relativi indirizzi e numeri telefonici per comunicare, anche a loro, l’avvenuto cambio dell’amministratore e chiedere un estratto conto della posizione debitoria e creditoria del condominio.
Inolte, deve recarsi al più presto presso l’istituto di credito dove è stato aperto il c/c intestato al condominio ed effettuare il cambio di firma di traenza del conto stesso.
Per questa operazione occorre produrre:
– Il registro verbali e copia del verbale dell’assemblea che ha deliberato la nomina del nuovo amministratore.
– Il codice fiscale del condominio.
– Il codice fiscale del nuovo amministratore.
– Copia di un documento di identità del nuovo amministratore.
Se l’amministratore nominato, è una società di persone o di capitali, è necessario per il cambio della firma di traenza ed o apertura di un nuovo c/c , di fornire una visura camerale accompagnata da tutti i dati dell’amministratore unico della stessa società o dell’eventuale delegato.
È auspicabile che il nuovo amministratore invii ai condomini una lettera di ringraziamento per il mandato conferitogli e la fiducia accordatagli, nonché tutte le informazioni relative all’orario dello studio e relativi recapiti telefonici.
Andrebbero allegati alla suddetta lettera:
– Il Verbale dell’assemblea contenente la sua nomina;
– La scheda anagrafica per aggiornare il registro di cui al primo comma del punto 6 dell’Art. 1130 del Cod. Civ. che i condomini devono restituirgli debitamente compilata in ogni sua parte;
– La scheda che i condomini devono compilare precisando le modalità con le quali vogliono ricevere convocazioni ed eventuali comunicazioni.
Dovrebbe in oltre:
– Far domiciliare tutte le utenze presso il proprio studio (Art. 1131 Cod. Civ. Norma inderogabile).
– Affiggere nel condominio una targa con il proprio nome ed i relativi recapiti telefonici dello studio come previsto al 5° comma dell’Art. 1129 (norma inderogabile) del Cod. Civ.
Sarebbe opportuno far pervenire ai condomini, anche copia della propria lettera di presentazione se questa non è stata allegata, come parte integrante, del verbale dell’assemblea condominiale, dove è riportata la nomina del nuovo amministratore per evitare in futuro eventuali discussioni su compensi vari richiesti, visto che il Cod. Civ. all’Art. 1129 comma 15° recita “l’amministratore all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta” anche se a voler essere precisi sarebbe l’attività che andrà a svolgere.
Se la nomina avviene tramite l’Autorità Giudiziaria, sarebbe opportuno accettare il mandato formalmente allegando anche l’elenco dettagliato dei compensi richiesti richiesti, tramite la cancelleria del Tribunale.