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Bonus edilizi e Superbonus: primi chiarimenti e nuove regole

Bonus Edilizi E Superbonus: Primi Chiarimenti E Nuove Regole

Bonus edilizi e superbonus, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 29 novembre informa della pubblicazione delle linee guida in materia di Superbonus e bonus edilizi a seguito delle novità introdotte dal Dl 157/2021.
Infatti la circolare 16/E , firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce importanti chiarimenti ai contribuenti ed agli operatori sui nuovi obblighi, sia per il Superbonus 110% e sia per tutti gli altri bonus edilizi relativi:
– al visto di conformità, che attesta il diritto al beneficio;
– all’asseverazione, che attesta la congruità delle spese.

Nella citata circolare viene precisato che il Dl 157/2021 cosiddetto “Decreto anti frodi” ha esteso i casi di obbligatorietà, e conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Il visto di conformità nel Superbonus

Il DL 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

Questo obbligo viene applicato alle fatture emesse e ai relativi pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Il visto di conformità non è obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

La circolare precisa che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus.

Per tutti gli altri bonus edilizi, la nuova attestazione è necessaria solo:
– in caso di cessione del credito;
– in caso di sconto in fattura.

La circolare 16/E 2021 precisa che attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

A pagina 14 della circolare un utile riepilogo su visto di conformità e asseverazione prima e post Dl 157/2021.

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Pertanto, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa, al massimo di 30 giorni.

Per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

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