MOGLIANO VENETO – ORDINANZA N. 68 DEL 06/03/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 06/03/2025 – ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARGHE DI REPERIBILITÀ IN OGNI UNITÀ CONDOMINIALE, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.
Visto l’art 1129 del Codice Civile che stabilisce che le assemblee dei condomini con più di otto condomini devono provvedere a nominare un amministratore; Atteso che le norme vigenti in materia di controllo degli impianti di riscaldamento, manutenzione dei fabbricati destinati a civile abitazione, pagamento delle imposte ed altre attività inerenti le proprietà comuni, determinano un rapporto immediato e diretto tra l’Amministrazione Comunale e gli Amministratori di condominio;
Considerato che sussiste l’esigenza di agevolare le verifiche di competenza da parte degli Enti preposti alle attività di controllo e pubblica sicurezza, e di conoscere a chi fare riferimento per problematiche inerenti il fabbricato, soprattutto in occasioni di calamità naturali o di altri interventi che possano danneggiare l’edificio, per manutenzione dello stabile e per esigenze di sicurezza e di pubblica incolumità;
Considerato che, con una certa frequenza si sono verificati episodi in cui il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e della Polizia Locale sarebbe stato facilitato dall’immediata conoscenza del nominativo dell’amministratore condominiale e del suo recapito;
Visto l’art. 68 del Regolamento di Polizia Urbana che consente al Sindaco di emanare apposita ordinanza per rendere obbligatoria l’esposizione di una targa contenente l’indicazione “in caso di emergenza chiamare…” seguito dal cognome, nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale è possibile rivolgersi;
Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità stabilendo l’obbligo, in tutti i condomini individuati ex art. 1129 C.C.., di esporre nell’androne o in altro luogo facilmente leggibile, indicante il nome, cognome indirizzo ed un recapito telefonico dell’Amministratore Condominiale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74.
ORDINA
1. Che entro il termine perentorio del 30/04/2025 ciascun Amministratore di Condominio (sia esso studio o persona indicata dai condomini stessi) comunichi al Comune di Mogliano Veneto tutti i dati identificativi, di reperibilità e di ciascun condominio da esso gestito tramite la compilazione del form al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoIXjxx4P0OYy7srx5BNUF-gESXNvHWBbTW-VlDsl1fZHaig/viewform
2. Che ai condomini di cui all’art 1129 del Codice Civile, dislocati nel Comune di Mogliano Veneto, sia fatto obbligo di esporre, entro il termine di cui al punto 1), nell’androne condominiale o in altro luogo facilmente visibile all’esterno un cartello/targa avente dimensioni non superiore a cm. 20 x 30 indicante: “IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE …..” seguito dal Cognome, nome, indirizzo ed un recapito telefonico di pronta reperibilità, come da fac-simile allegato alla presente;
3. Che in caso di nuova istituzione, sostituzione dell’Amministratore condominiale e/o della persona di pronta reperibilità e/o numero di emergenza, gli Amministratori di condominio interessati provvedano, entro trenta giorni dall’evento, ad aggiornare il cartello/targa di cui al
punto 2 e a comunicarne le variazioni intervenute, con le modalità previste al punto numero 1;
4. che, in analogia a quanto disposto dall’art. 1 comma 825 della L. N. 160 del 27/12/2019, la targa di cui sopra sia esente dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità;
5. Che l’inottemperanza a quanto dalla presente previsto sia sanzionato ai sensi dell’art 7 comma 1 bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
6. Che copia della presente ordinanza sia:
– pubblicata all’albo pretorio del Comune di Mogliano Veneto
– inviata via pec agli amministratori condominiali già a conoscenza dell’Ente;
– inviata via pec alle associazioni di categoria – sezioni di Venezia e Treviso;
– inviata agli organi di informazione operanti nel Comune;
– pubblicata nel sito istituzionale e nei canali di informazione attivi nell’Ente;
– inviato al Comando di Polizia Intercomunale;
– inviato al Comando dei Carabinieri – Stazione di Mogliano Veneto.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine del territorio la vigilanza sull’ottemperanza del presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni ai contravventori secondo le modalità previste dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
AVVERTE
Che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricordo al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni (centoventi) avanti al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore II – Programmazione e Sviluppo del territorio e che eventuali informazioni in merito alla presente possono essere richieste al Comune di Mogliano Vento – Ufficio Ambiente – tel. 0415930513 (limitatamente alla giornata del mercoledì) -ambiente@comunemoglianoveneto.it
ORDINANZA N. 68 DEL 06/03/2025
OGGETTO: ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARGHE DI REPERIBILITÀ IN OGNI UNITÀ CONDOMINIALE, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.
Il Sindaco
BORTOLATO DAVIDE
Ordinanza Sindacale 68-2025 solo testo