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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

COMUNICATO PRESIDENTE NAZIONALE A.N.A.I.P.

COMUNICATO PRESIDENTE NAZIONALE A.N.A.I.P.

“18 GIUGNO 2013”
È INIZIATA LA NUOVA AVVENTURA NEI FABBRICATI IN CONDOMINIO GRAZIE ALLA LEGGE 220/2012

Questa riforma, voluta da molti parlamentari e da alcune associazioni di categoria di amministratori, ed anche da magistrati ed addetti ai lavori, dopo un lungo periodo di gestazione legislativa – durato oltre 12 anni e precisamente dalla XIV legislatura – finalmente è stata partorita lo scorso 11 dicembre ed è entrata in vigore oggi 18 giugno 2013.

Si è lavorato, al Senato ed alla Camera, anche con l’ausilio di illustri Professori Universitari quali consulenti esterni, per riformare una norma che aveva bisogno solo di alcuni ritocchi e che oggi invece presenta numerosissime contraddizioni.

Ci si augurava di avere una norma più efficiente e funzionale che avesse ridotto veramente il contenzioso, invece gli addetti ai lavori, si troveranno con molte incombenze in più che obtorto collo, faranno crescere gli onorari degli amministratori a carico dei condomini, ed a dover affrontare una marea di problemi che risultano irrisolvibili.

Gli amministratori che, dovranno applicare, ma soprattutto interpretare questa legge, che da adito a molte interpretazioni, vedranno aumentare certamente e notevolmente il contenzioso in materia di condominio.

Alcuni articoli del nuovo Codice Civile sono in contraddizione l’uno con l’altro ed altri sono di dubbia applicazione.

Addirittura, ad esempio, si sono dimenticati di abrogare o modificare l’Art. 71 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile (che non ha più effetto dal 1944) in cui “la nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro – previsto dal 4° comma dell’Art. 1129” della ormai vecchia norma – unitamente alla trascrizione del regolamento assembleare – previsto dal 3° comma dell’Art. 1138 del Codice Civile, sempre vecchia norma – in quanto oggi, in questi articoli ed in questi commi, si parla di altro.

Purtroppo, il legislatore non ha tenuto conto delle norme derogabili e di quelle inderogabili del Codice e non si comprende come abbia potuto emanare delle modifiche senza una accurata valutazione di ciò che andava a variare.

La riforma, a mio avviso, ha solo tre elementi positivi:

  1. parzialmente – la selezione degli amministratori, che avrei esteso a tutti senza escludere i condomini che svolgono le funzioni di amministratore e coloro  che hanno esercitato l’attività almeno per un anno negli ultimi tre anni prima dell’entrata in vigore della su citata legge;
  2. l’obbligo – dell’apertura di un conto corrente bancario o postale per ogni condominio;
  3. la preducibilità – delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie a carico di condomini con  procedure concorsuali.

Per quanto riguarda il resto dell’articolato, anche i condomini verificheranno a breve una miriade di clausole e clausolette che daranno diritti ad una parte di essi e li negheranno ad altri, (per esempio il distacco dal riscaldamento centralizzato e l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle parti comuni) senza tener conto che lo stesso diritto potenzialmente spetta a tutti i condomini.

Pertanto, numerose e maggiori incombenze sia a carico dei condomini e sia a carico degli amministratori.

Non vi è chi non si sia reso conto che questa riforma, nel creare un enorme contenzioso, offrirà un notevole carico di lavoro ai magistrati, che dovranno sostituirsi al legislatore nell’applicare la nuova norma, ottenendo così varie interpretazioni su tutto il territorio nazionale.

Tutti gli associati A.N.A.I.P. che hanno già frequentato i corsi di aggiornamento si sono resi conto delle difficoltà a cui saranno chiamati.

Auguro a tutti gli interessati un buon lavoro, compatibilmente a quanto sopra illustrato, ma con la speranza che al più presto si proceda alla riforma della riforma con una nuova legge.

Giovanni De Pasquale
Presidente Nazionale A.N.A.I.P.


 

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