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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Come gestire chi non può fatturare al Condominio

Come Gestire Chi Non Può Fatturare Al Condominio

La prestazione occasionale risulta essere un sistema lavorativo particolarmente indicato per coloro che stanno avviando una libera professione ma non hanno ancora aperto una partita IVA che, come è noto, comporta elevati costi di gestione annuali, o per tutti coloro che, avendo le necessarie competenze non sono comunque titolari di partita IVA, e quindi non possono fatturare al Condominio, il tutto senza infrangere la legge ed evadere le tasse, purchè vengano rispettate alcune condizioni imposte dalla legge.
Questa tipologia di lavoro, che non va confusa con i più recenti ma farraginosi Voucher per le prestazioni occasionali, affinchè possa essere riconosciuta come tale, deve appunto rispettare le seguenti condizioni:

  1. Non deve presentare il carattere dell’abitualità;
  2. Deve essere un’attività non professionale;
  3. Non deve presentare il requisito della continuità;
  4. Deve mancare di coordinazione.

Alla luce di quanto sopra, possono dunque essere considerati lavoratori occasionali coloro che si impegnano a svolgere un’opera o un lavoro in proprio dietro corrispettivo, senza che vi sia nessuna forma di coordinazione o di subordinazione col committente. Per le caratteristiche che presenta, è normale che tale genere di collaborazione non debba necessariamente essere regolamentata da un contratto di prestazione occasionale redatto in forma scritta, perché, fra le due parti, non ci deve essere nessun vincolo continuato e nessuna subordinazione o coordinazione. Colui che presta la sua opera occasionalmente ha piena libertà di svolgimento del lavoro che gli viene commissionato.
Oltre alle condizioni sopra riportate, ve ne sono delle altre, di rilevanza fiscale per il particolare regime in cui tale sistema lavorativo si configura, che devono essere rispettate affinchè possa essere considerata una collaborazione occasionale e non professionale.

In particolare:

  1. La collaborazione con uno stesso committente non può essere più lunga di trenta giorni nello stesso anno solare, altrimenti diventa abituale e continuativa e vengono meno i requisiti di saltuarietà ed occasionalità; anche più interventi nel corso dell’anno solare possono essere effettuati per lo stesso committente, purchè non sia superato il sopradetto limite.
  2. La somma di tutti i compensi percepiti non può superare euro 5.000,00 netti nello stesso anno solare.
    Fattispecie diverse che si dovessero verificare rispetto a quanto detto finora trasformerebbero la collaborazione da occasionale a progetto o professionale e dovrebbe essere regolata dalle specifiche norme in merito.

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo va precisato che chi si attiene ai limiti fissati per legge è esentato dal pagamento contributivo INPS, in quanto il professionista occasionale non può essere considerato né un lavoratore dipendente (nessun legame di subordinazione col committente come già detto) né un lavoratore autonomo (non raggiungendo euro 5.000,00 all’anno non può essere considerato tale). Superando il limite dei 5.000,00 euro annuali il lavoratore occasionale perde il suo status ed è costretto ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, versando quindi quanto dovuto dal regime contributivo, ma solo per la quota eccedente il limite dei 5.000,00 euro.
Per ogni intervento eseguito il lavoratore occasionale dovrà rilasciare una ricevuta per prestazione occasionale in cui saranno indicati i suoi dati, quelli del committente, gli identificativi (numero e data) della ricevuta, il compenso lordo, la ritenuta d’acconto del 20%, il compenso netto da corrispondergli.
Ritenuta d’acconto del 20% si è detto: perché? Perché se il committente è un sostituto di imposta (ed è il caso del Condominio) i compensi percepiti dal lavoratore occasionale sono soggetti al regime di ritenuta d’acconto.
In ultimo, il reddito percepito dalle prestazioni occasionali, viene recepito tra i “redditi diversi” e deve essere dichiarato nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico Persone Fisiche. Ai fini dichiarativi, il lavoratore autonomo occasionale dovrà indicare quale sia stato l’ammontare lordo percepito e quali le relative ritenute d’acconto complessivamente subite, mentre i lavoratori dipendenti che effettuano lavori assimilabili a prestazioni occasionali dovranno sempre tenere presente che tale reddito si sommerà a quelli delle aliquote IRPEF, contribuendo all’eventuale superamento degli scaglioni determinati in base al reddito complessivo.

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