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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Frazionamento di unità immobiliare in condominio

Frazionamento Di Unità Immobiliare In Condominio

Con la Sentenza n. 15109 del 2019 depositata il 03.06.2019 (per il testo integrale cfr. www.cortedicassazione.it), la Suprema Corte – cassando la pronuncia della Corte territoriale di merito – ha (ri) affermato un interessante principio di diritto in caso di frazionamento di una unità immobiliare sita in condominio.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto per la declaratoria di nullità o per l’annullamento della delibera condominiale che aveva ripartito le spese attribuendo valori millesimali ad una unità immobiliare non più esistente in quanto frazionata in due distinti appartamenti, che l’originario proprietario aveva ceduto a due diversi soggetti.
In riforma della Sentenza del Tribunale (che aveva rigettato l’impugnativa) e della Corte di Appello (che aveva confermato la Sentenza di primo grado), la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto in base al quale “..in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari” (sul punto la Corte di legittimità richiama la precedente Sentenza n. 13184 del 24/06/2016 e n. 2493 del 17/10/1967).
Pertanto, ne consegue per la Corte, “..grava sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge. In materia condominiale, del resto, non trova applicazione il principio dell’apparenza del diritto – non sussistendo una relazione di terzietà tra condominio e condomino – sicché le spese gravano esclusivamente sul proprietario effettivo dell’unità immobiliare, e l’amministratore è tenuto ad aggiornare i propri dati alla realtà della composizione dell’edificio, ai fini del riparto, eventualmente consultando i registri immobiliari.
Tale ultimo precetto, ossia l’obbligo dell’Amministratore di aggiornare i propri dati, non può che richiamare i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del G.D.P.R. n. 679/2016: i dati personali devono essere “..esatti e, se necessario, aggiornati..” (non vi è dubbio infatti, a ns. avviso, che l’Amministratore nel trattare i dati dei condomini sia tenuto ad osservare i principi di cui al citato art. 5).

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