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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonus edilizi: quali proseguiranno nel 2024?

Bonus Edilizi: Quali Proseguiranno Nel 2024?

Bonus edilizi: quali proseguiranno nel 2024?

I bonus edilizi hanno rappresentato e rappresentano un’ottima opportunità per i cittadini di migliorare la propria casa, ottenendo benefici economici con importanti detrazioni fiscali.
Vediamo quali sono i benefici fiscali che proseguiranno anche nel 2024.

Superbonus

Cambia la percentuale di detrazione infatti scenderà nel 2024 al 70% e nel 2025, il beneficio fiscale sarà del 65%, per le spese sostenute.
Coloro i quali hanno iniziato i lavori che non saranno terminati entro il 31 dicembre 2023 potranno usufruire di detrazioni ridotte al 70% o al 65%.

Bonus Casa, Ecobonus e Sisma Bonus

Nel 2024 le aliquote degli incentivi edilizi quali Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Casa rimarranno invariate.

Il Bonus ristrutturazione ordinario manterrà una detrazione fiscale del 50% per l’intero 2024, poi tornerà al 36% a partire da gennaio 2025 salvo eventuali ulteriori proroghe.

Bonus casa 31 dicembre 2024 (art. 16, D.L. n. 63/2013 comma 1)
detrazione 50%, limite di spesa 96.000 euro, durata della detrazione 5 anni per:
– ristrutturazione edilizia

Per l’Ecobonus caldaie, infissi e pannelli solari, sarà confermata una detrazione fiscale del 50% e del 65%.

Ecobonus 31 dicembre 2024 art. 14, DL 63/2013 comma 2.1 detrazione 50% limite di spesa 60.000 Euro durata della detrazione 10 anni per:
– Serramenti e infissi
– Schermature solari
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A

Ecobonus 31 dicembre 2024; art. 14, DL 63/2013 comma 2 bis detrazione 50% limite di spesa 30.000 Euro durata della detrazione 10 anni per:
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili.

Ecobonus 31 dicembre 2024; art. 14, DL 63/2013 comma 2.1 detrazione 65% limite di spesa 60.000 Euro durata della detrazione 10 anni per:
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti.

Sismabonus 31 dicembre 2024 (art. 16, D.L. n. 63/2013 comma 1-bis)
detrazione 50%, limite di spesa 96.000 euro, durata della detrazione 5 anni per:
– intervento antisismico zone a rischio sismico 1, 2 e 3

Sismabonus 31 dicembre 2024 (art. 16, D.L. n. 63/2013 comma 1 quater)
detrazione 70%, limite di spesa 96.000 euro, perido della detrazione 5 anni per:
– intervento antisismico zone a rischio sismico 1, 2 e 3 passaggio di 1 classe

Sismabonus 31 dicembre 2024 (art. 16, D.L. n. 63/2013 comma 1 quater)
detrazione 80%, limite di spesa 96.000 euro, perido della detrazione 5 anni per:
– intervento antisismico zone a rischio sismico 1, 2 e 3 passaggio di 2 classi

Bonus abbattimento delle barriere architettoniche

L’art. 119-ter del Decreto Rilancio riconosce una detrazione fiscale del 75% fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Questa detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

– euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;

– euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari;

– euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari.

Per valutare e verificare quali sono gli interventi agevolabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche è necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 1989 supplemento ordinario n. 47 al recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”

Ai sensi di questo D.M., per barriere architettoniche si intendono:

– gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;

– gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti;

– la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi.

Gli articoli 3 e 4 del DM n. 236/1986 definiscono puntualmente:
– i criteri generali di progettazione;
– i criteri di progettazione per l’accessibilità.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

– quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e
montacarichi);

– i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici
di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992

Vale la pena porre l’accento su cosa accade al bonus barriere architettoniche 75% in caso di vendita o decesso del contribuente

In caso di vendita dell’immobile, la detrazione resta sempre in capo al contribuente che ha sostenuto le spese per i lavori e non è cedibile al nuovo proprietario.

In caso di decesso del contribuente le eventuali quote residue non si trasferiscono a nessuno, come
invece accade per la ristrutturazione ed andranno perdute come richiamato nella circolare dell’agenzia delle entrale de 17/E del 26 giugno 2023.

Bonus mobili
percentuale detraibile pari al 50% si applica per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con determinate caratteristiche in termini di efficientamento energetico, di cui all’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, collegato agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;

Bonus verde
percentuale detraibile pari al 36% per gli interventi di “sistemazione a verde” e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, introdotta dall’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017, per le spese sostenute fino al 2024;

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