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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Ecobonus e simabonus sconto in fattura e cessione del credito

Ecobonus E Simabonus Sconto In Fattura E Cessione Del Credito

Ecobonus e simabonus sconto in fattura e cessione del credito

Entrato in vigore il 19 maggio il DL 34/2020 al fine di rilanciare e dare un impulso positivo all’economia, oltre all’innalzamento al 110% per gli interventi legati all’ecobonus ed al simabonus che verranno effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, viene data la possibilità, con l’art. 121 di cedere il credito o di inserire lo sconto in fattura di importo pari alla detrazione praticato dal fornitore che la potrà poi recuperare sotto forma di credito d’imposta con la possibilità di cedere a sua volta il credito.

Sui tutti i lavori che rientrano nel bonus del 110% il contribuente quindi potrà portare a detrazione direttamente sulla sua dichiarazione dei redditi l’aliquota del 110% in cinque rate annuali di pari importo.

Oppure potrà scegliere fra queste due ipotesi:

SCONTO IN FATTURA
che corrisponde alla detrazione spettante che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore (ditta/impresa).
Il fornitore recupera la somma utilizzandola come credito d’imposta, con facoltà di cedere il credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito ed intermediari finanziari.

CESSIONE DEL CREDITO
trasformazione dell’importo corrispondente in credito d’imposta con la possibilità di ulteriori cessioni ad altri soggetti compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere anche compensato sulla base delle rate di detrazione di cui non si è usufruito.
La quota di credito d’imposta che non viene utilizzata nell’anno può essere recuperata negli anni successivi, ma non è ammessa la richiesta di rimborso.

L’articolo 121 del DL 34 19 maggio 2020 deroga la cessione del credito anche a:

interventi per il recupero del patrimonio edilizio;

interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura di cui alla legge del 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 219 (bonus facciate)

Per le modalità operative dovremmo, però, attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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