DPI autorizzati dall’INAIL per il contenimento del rischio Covid-19
Aggiornato al 29 giugno 2020 l’ultimo elenco dei DPI autorizzati in deroga, pubblicato il 2 luglio U.S. dall’INAIL su sito dell’istituto (riportiamo l’elenco con i link a fine testo).
In un periodo di carenza di Dispositivi di Protezione Individuale, dove la mascherina sembra ormai un vecchio ricordo di tempi ormai passati, l’INAIL riaccende l’attenzione sul punto e pubblica sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei DPI autorizzati dall’istituto per il contenimento del rischio derivante dal Covid-19.
Il mio DPI è diverso!
Sembra una considerazione banale ma i DPI non sono tutti uguali e certificati.
Se bene il D.P.C.M. del 11/06/2020 introduca le “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”, per i lavoratori (ai sensi del Art. 2 D.Lgs. 81/08) i DPI devono essere certificati o certificabili (UNI, EN, ISO o eventualmente BS dove non ci sia una certificazione nazionale o europea).
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è l’istituto autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.
I principali DPI per diminuire il rischio da contagio del Covid-19 sono:
• Mascherine;
• Camici monouso;
• Tute integrali protettive;
• Guanti;
• Occhiali;
• Occhiali a maschera;
• Occhiali safety;
• Visiera;
• Schermo facciale protettivo;
• Maschera granfacciale da snorkeling collegata tramite un opportuno adattatore denominato APA ad un filtro di tipo P3.
Ebbene sì!
Anche una maschera da snorkeling, opportunamente modificata e certificata, può diventare un Dispositivo di Protezione Individuale.
Il produttore del DPI, per ottenere la certificazione dello stesso, deve produrre e dimostrare che siano stati effettuati degli studi e dei test che diano anche le indicazioni per un perfetto utilizzo.
Si rammenta che la formazione e l’informazione del lavoratore in merito all’utilizzo dei DPI è obbligatoria ed a completo carico del “Datore di Lavoro”.
Qualora, in caso di infortunio, il Datore di Lavoro non riesca a dimostrare che siano state adottate tutte le possibili misure di Prevenzione e Protezione dai rischi derivanti dall’attività lavorativa incorrerà in procedimenti penali e sanzioni pecuniarie molto ingenti, oltre al risarcimento del danno al lavoratore o aventi causa.
Elenco 1 DPI Autorizzati dall’INAIL
Elenco 2 DPI Autorizzati dall’INAIL
Elenco 3 DPI Autorizzati dall’INAIL