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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Decreto aiuti – Nuove regole e proroga Superbonus 110%

Decreto Aiuti – Nuove Regole E Proroga Superbonus 110%

Decreto aiuti – Proroga Superbonus 110% e nuove regole per la cessione del credito

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 50 de 17 Maggio 2022 “Decreto Aiuti”  viene ulteriormente prorogata la scadenza prevista del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari.

Infatti per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, era necessario dimostrare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022, con l’entrata in vigore il 18/05/2022 del Dl 50 del 17/05/2022 (art. 14 comma 1 lettera a) di fatto il termine viene spostato al 30 settembre 2022, anche se a parere di chi scrive, è una proroga che potrebbe risultare inefficace visti i ritardi causati dalle difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e ai cambiamenti nella normativa che regola la cessione del credito ed il periodo di ferie.

All’interno del Decreto ‘Aiuti’ vi è poi una importante precisazione, infatti al fine di mantenere la possibilità di usufruire della detrazione, con almeno il 30% delle lavorazioni che dovranno essere effettuate come detto entro il 30 settembre 2022 possono essere ricompresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Bonus edilizi e cessione del credito

Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere, in ogni momento, i crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca che cede il credito o con la banca capogruppo.

I clienti professionali privati che acquistano il credito non possono cederlo a loro volta.

Per tutti gli altri soggetti, restano valide le novità introdotte con la legge di conversione 34 del 27 aprile 2022 con modificazioni, al D.L. 1 marzo 2022, n. 17 , recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto Bollette).

Riassumendo:

Prima cessione libera:
Il primo contribuente può cedere il credito non solo a una banca o ad un’assicurazione, ma a chiunque e più specificatamente:
– al produttore in pagamento dei beni;
– ad altre imprese della filiera;
– ad altri soggetti privati o imprese interessati ad acquistarlo.

Seconda e terza cessione solo in favore di:
– banche,
– intermediari finanziari
– società appartenenti a un gruppo bancario vigilati,
– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

Quarta cessione
Il quarto passaggio, anche se limitato al sistema bancario, diventa di nuovo libero.
Il DL “Aiuti” consente infatti alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, e cioè:
– banche,
– imprese di investimento,
– imprese di assicurazione,
– organismi di investimento,
– fondi pensione,
– investitori istituzionali,
– imprese di grandi dimensioni
– alla banca capogruppo.

Continuano, naturalmente ad essere applicate tutte le norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Restano confermate le restrizioni per la cessione frazionata.

Ai crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito (per cui l’opzione sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022) è attribuito un codice identificativo univoco, che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Tali crediti possono essere ceduti solo per intero

Per individuare i casi in cui scatterà il divieto di frazionamento farà fede la data del primo invio della richiesta di cessione del credito.

Si possono cedere o compensare solo le singole annualità di cui il credito si compone, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo.

Approfondimenti

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