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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Condomini e presenze di amianto – gestione e responsabilità

Condomini E Presenze Di Amianto – Gestione E Responsabilità

Obblighi dell’amministratore di condominio in presenza di amianto nelle parti comuni.

Il D.M. 06/09/1994 dispone che constatata l’effettiva presenza di amianto è obbligatorio predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.
Quindi, l’amministratore non ha l’obbligo di effettuare una mappatura dell’edificio per l’individuazione di materiali contenenti amianto, ma nel caso di evidenze come ad esempio canne fumarie, pluviali di materiale sospetto o a seguito di una denuncia da parte di un condomino durante una ristrutturazione, l’amministratore ha l’obbligo di intervenire.
Per il D.lgs 81/2008 l’amministratore ha l’obbligo in caso di rinvenimento di MCA (Materiale contenenti amianto) di redigere una analisi del rischio per preservare la salute dei dipendenti, se presenti, o dei fruitori del condominio.
I MCA possono essere di due tipologie diverse, materiale floccato o materiale compatto. Il materiale floccato è del materiale coibente friabile che in genere può essere presente in controsoffitti, all’interno di murature o pareti in cartongesso o come protezione di alcune tubazioni. Nel caso di materiale floccato questi possono essere di due tipi imbustati o no.
È evidente che nel caso che non sono imbustati il materiale è il più pericoloso perché rilascia fibre di amianto nell’aria.
Da fare attenzione che non tutti i materiali floccati sono contenenti amianto, molti e i più recenti sono composti da fibre artificiali vetrose (FAV). Anche queste possono essere pericolose e essere di tipo cancerogeno, ma questo è un altro argomento.
I MCA di tipo compatto sono stati i più utilizzati in edilizia e ancora oggi la maggior parte delle tubazioni che portano l’acqua potabile sono in MCA. Da sottolineare che l’amianto è pericoloso se disperso nell’area ma non se ingerito quindi il pericolo è presente solo in caso di materiali deteriorati e al contatto con l’aria.
I manufatti più comuni negli edifici composti in cemento-amianto sono:

  • piastrelle per pavimenti;
  • tegole tipo marsigliese;
  • lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature);
  • serbatoi, cassoni per l’acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento;
  • tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
  • canne fumarie e comignoli;
  • gronde e discendenti;
  • guarnizioni tubazioni (centrali termiche);
  • freni ascensori.

Le inadempienze agli obblighi di legge comportano sanzioni, sia amministrative sia a carattere penale, a carico di soggetti coinvolti, ovvero a carico dello stesso soggetto, ossia l’amministratore di condominio, che può ricoprire più ruoli differenti (Amministratore e Datore di lavoro).
Ing Filippo Morelli

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