Limitazioni alla cessione di eco e sisma bonus
L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 16/07/2019 ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici (artt. 14 e 16 del DL n. 63/2013) rispondendo a due interpelli (n.247 e 249).
Più in particolare l’Amministrazione finanziaria ribadisce che gli “altri soggetti privati” a cui è possibile cedere il bonus fiscale e devono avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 23 luglio 2018 n. 17, le risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2018 n. 56 e 5 novembre 2018 n. 61 e la circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13).
Nella risposta ad interpello n. 247, viene negata la possibilità di cedere il c.d. ecobonus ad una srl di cui il soggetto che ha eseguito gli interventi è amministratore e socio.
Secondo l’Agenzia il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione, non si ravvisa nel solo fatto che il contribuente, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni, sia socio e amministratore della società.
Da questo punto di vista proprio nella circolare n.17 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
1) se il fornitore del servizio si avvale di un subappaltatore per eseguire l’opera, la detrazione può essere ceduta anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera;
2) possono ricevere il bonus anche le imprese che, pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, rientrano nello stesso contratto di appalto stipulato per l’esecuzione degli interventi agevolabili da parte di altri soggetti;
3) gli altri soggetti privati cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione (tale collegamento deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria che a quella successiva).
Nella risposta ad interpello n. 249 vengono introdotti altri paletti che non consentono di cedere né il c.d. ecobonus né il c.d. sismabonus.
La fattispecie oggetto di analisi riguarda, infatti, il contribuente/persona fisica che per la realizzazione degli interventi si avvale di un’impresa individuale che subappalta alcuni lavori ad un’altra impresa individuale di cui lo stesso contribuente è il titolare.
In questo caso, sottolinea l’Agenzia, seppur la cessione sia ammissibile secondo i chiarimenti di cui si è detto, con tale cessione si realizzerebbe una trasformazione della detrazione (spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e antisismici) utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda, in credito d’imposta che è invece utilizzabile in compensazione.
La cessione della detrazione alla ditta individuale subappaltatrice da parte dello stesso soggetto non è quindi possibile in quanto verrebbe meno, secondo l’Amministrazione finanziaria, il “requisito della «terzietà» richiesto dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari”.