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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Impianto fotovoltaico – Cassazione, Ordinanza n. 1337/2023

Impianto Fotovoltaico – Cassazione, Ordinanza N. 1337/2023

Impianto fotovoltaico in condominio – Cassazione, Ordinanza n. 1337/2023

In quella che era, secoli fa, la patria del diritto, occorre adire la Corte di Cassazione per sentir pronunciare un principio che ricalca, sostanzialmente, la disposizione normativa in esso richiamata, ossia che: “l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea”.
Quindi, ribadiamo in altri termini, un condomino può istallare, a servizio della propria unità immobiliare, un impianto fotovoltaico, ovvero anche eolico o termico, su una superficie comune (ad esempio lastrico solare), senza dover chiedere alcuna preventiva autorizzazione assembleare (e ciò, a maggior ragione, se l’istallazione avviene sulla proprietà privata).
Ciò detto, si deve comunque tener presente, per come ricordato dalla Suprema Corte che:
a) la preventiva autorizzazione assembleare può essere necessaria laddove prevista dal regolamento condominiale (“convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’interesse comune, mediante esercizio dell’autonomia privata”);
b) se, al fine di quanto sopra, è necessaria la modificazione di parti comuni, occorre darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e nel caso provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto;
c) se ci sono concrete pretese di altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, occorrerà trovare una soluzione condivisa, o giudiziale, al di fuori dell’impugnativa ex art. 1137 cod. civ.;
d) l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
Nel caso sub c), ossia di interessamento o pretese di altri condomini in argomento, è consigliabile far ricorso alla c.d. “comunità energetica”, intesa come una moltitudine di soggetti che si associa dotandosi di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili con lo scopo di consumarla e condividerla fra loro (salvo anche, in ipotesi, trarne profitto).

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