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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonus autonomi e partite IVA ai tempi del COVID-19

Bonus Autonomi E Partite IVA Ai Tempi Del COVID-19

Come indicato dal Decreto del 16 marzo scorso, cosiddetto “Cura Italia” è stato previsto una tantum un bonus nei riguardi di lavoratori autonomi , partite IVA professionisti e lavoratori stagionali dell’agricoltura, del turismo e stabilimenti termali e dello spettacolo di 600 euro.
Dal prossimo 1 aprile 2020 sarà possibile, attraverso il sito dell’INPS procedere alla richiesta del predetto bonus, al momento solo una tantum e per il mese d marzo, anche se in una nota ufficiale di Palazzo Chigi, a seguito delle proteste dei lavoratori, si legge che questa una tantum potrebbe proseguire fino alla fine dell’emergenza.

L’indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Chi può accedere al bonus

– Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi che non devono essere titolari di trattamento pensionistico o essere iscritti al altra forma previdenza obbligatoria – liberi professionisti con partita attiva IVA alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell’Inps; collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Rientrano in questa fattispecie gli amministratori di condominio titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata.
– Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto; non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata Inps.
– Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali – devono aver cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020; non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
– Lavoratori agricoli (operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali) – possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; non siano titolari di pensione
– Lavoratori dello spettacolo (lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo) – almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; non siamo titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
– Possono beneficiare del bonus anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS come si evince nelle FAQ del MEF sulle nuove misure:
“I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.”

Come richiedere il Bonus

Dovrà essere fatta richiesta all’INPS in via telematica a partire dal prossimo 1 aprile accedendo al sito istituzionale.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
– PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per le persone munite di apposito lettore smart-card.
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle domande indennizzo previste dal DL Cura Italia ( decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18):
– prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
– apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite iconoscimento a distanza.
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
– indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
– indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
– indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
– indennità lavoratori del settore agricolo;
– indennità lavoratori dello spettacolo;
– bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
sito internet INPS, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).

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