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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

CONDOMINIO: ACCERTAMENTO DELL’ USUCAPIONE DI UNA PARTE COMUNE EX ART. 1117 COD. CIV.

CONDOMINIO: ACCERTAMENTO DELL’ USUCAPIONE DI UNA PARTE COMUNE EX ART. 1117 COD. CIV.

L’art. 1117 cod. civ. prevede che siano oggetto di proprietà comune dei
proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il
contrario dal titolo, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
(suolo, muri , lastrici, impianti ecc.).
Ebbene se uno dei condomini –senza specifico titolo di proprietà o di altro
diritto reale- voglia far accertare da un Tribunale il diritto di avere
acquistato per usucapione (ordinario ventennale, oppure abbreviato
decennale) un bene che si presume (ex art. 1117 c.c.) condominiale dovrà
avere l’attenzione di citare in giudizio tutti gli altri condomini – nessuno
escluso. In mancanza, anche in sede di appello o di cassazione si potrà
eccepire la carenza o meglio il difetto di litisconsorzio tra gli aventi diritto.
Infatti la Corte di Cassazione (SEZ. VI – 2 – ORDINANZA 15 gennaio
2019, n.848) chiarisce che “In tema di condominio negli edifici, qualora
un condomino agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto
per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte
altrimenti rientrante nell’ambito di quelle comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.
(quale lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale), il
contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda
sull’estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga,
l’invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato
espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata
d’ufficio anche in sede di legittimità”.
La pronuncia della Corte di Cassazione potrà essere utile all’amministratore
condominiale che si veda coinvolto da un condomino che avanzi la pretesa
di uso esclusivo di un bene vantandone l’usucapione. L’amministratore non
sarà coinvolto direttamente nel giudizio per usucapione non rivestendo la
sua rappresentanza ex art. 1130 cod. civ. il potere sui diritti individuali –pro
quota millesimale- dei singoli condomini che direttamente dovranno
partecipare al processo di accertamento dell’eventuale intervenuto acquisto
della proprietà.
Avv. Federico Mazzetti

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