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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonus Facciate: pubblicata la guida aggiornata

Bonus Facciate: Pubblicata La Guida Aggiornata

Bonus Facciate: pubblicata la guida aggiornata

A tre mesi dalla scadenza dell’agevolazione, il Fisco aggiorna la Guida dedicata alle detrazioni per interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici

Il bonus facciate introdotto con la legge di bilancio 2020 (art.1, commi 219-224 della legge n. 160/2019) è un’agevolazione fiscale destinata per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici, anche strumentali.

Inizialmente la detrazione d’imposta era pari al 90% dei costi sostenuti negli anni 2020 e 2021, mentre per il 2022 la detrazione è stata ridotta al 60%.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Nella guida aggiornata sono evidenziati nel dettaglio: a chi spetta la detrazione e quali sono gli interventi detraibili.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche titolari di reddito d’impresa) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dei lavori.

Sono ammessi all’agevolazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– le società semplici;
– le associazioni tra professionisti;
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali).

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se sono state sostenute prima dell’inizio lavori.

In particolare, i contribuenti interessati devono:
– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di
godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso del proprietario per l’esecuzione dei
lavori.

Possono fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi anche:
– i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione
civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
– i conviventi di fatto.

Il bonus facciate è possibile utilizzarlo per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Non spetta, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di demolizione/ricostruzione.

Gli edifici devono essere situati nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, così distinte:
– Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

– Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

La detrazione spetta per i seguenti interventi:
– per pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
– sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre
il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda sostanzialmente tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus facciate non può essere utilizzato, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Non rientrano nel bonus facciate le spese per:
– gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio,
coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
– gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
– la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
– gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.

Rientrano nella detrazione anche le spese relative a:
– acquisto dei materiali
– progettazione e altre prestazioni professionali connesse
– altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio,
l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di
bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo
pubblico).

Per il bonus facciate non è previsto alcun massimale di spesa.

Bonus Facciate e gli altri bonus edilizi

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto).

Data la possibile sovrapposizione, il contribuente potrà utilizzare soltanto un’agevolazione e dovrà quindi rispettare gli adempimenti legati al’agevolazione scelta.

Il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g del Tuir.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, è indispensabile ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data in cui il condominio ha effettuato il bonifico, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Se il bonifico eseguito dal condominio viene effettuato nel 2023, non si avrà diritto al bonus facciate anche se il singolo condomino ha pagato le rate nel 2022.
Mentre, nel caso in cui il bonifico viene effettuato dal condominio entro il 31/12/2022, le rate versate dal condomino nel 2021, nel 2022 o nel 2023 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2022) danno diritto alla detrazione.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali si deve fare riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti

Principali adempimenti legati al Bonus Facciate

L’Agenzia ricorda che i pagamenti relativi alle spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate vanno effettuati con bonifico parlante.
Sono esenti da tale disposizione i titolari di reddito d’impresa.

È necessario conservare:
fatture; ricevuta del bonifico; abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori; domanda di accatastamento, per immobili non censiti; ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali; consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.

Nel caso di interventi di efficienza energetica (influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) è necessario conservare: stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”; asseverazione di un tecnico abilitato; attestato di prestazione energetica (APE); copia della relazione tecnica; schede tecniche dei materiali e componenti edilizi impiegati (e marcatura CE);stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
All ENEA, nel caso di interventi di efficienza energetica, deve essere inviata anche la scheda descrittiva degli interventi realizzati, contenente: i dati di chi sostiene le spese; il tipo di intervento; i dati dell’edificio; il risparmio annuo di energia conseguito; il costo dell’intervento; l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

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