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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonus 90% rientrano tutti gli elementi del balcone

Bonus 90% Rientrano Tutti Gli Elementi Del Balcone

Bonus facciate: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il balcone

Bonus 90% anche per il rifacimento del piano di calpestio e la sostituzione dei parapetti in vetro del balcone.
Sono detraibili tutti gli elementi dei balconi.

A seguito di numerosi interpelli da parte dei contribuenti per il cosiddetto Bonus Facciate 90%, l’AdE ha fornito ulteriori chiarimenti per gli interventi che rientrano nella detrazione.

Quesito
Rientrano nel beneficio del Bonus Facciate?

1 – Il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, determina l’infiltrazione dell’acqua piovana, provocando il distacco dell’intonaco

2- La sostituzione dei pannelli di vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti che costituiscono le pareti perimetrali del balcone

3 – La tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

Risposta del 31 agosto 2020 n. 289 fornita dall’AdE

“Con riferimento ai quesiti posti dall’Istante si fa presente che – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello il bonus facciate spetta anche per:

– le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone

– per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

– per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.”

La risposta dell’Agenzia prosegue:

“Si segnala, da ultimo, che l’art. 121 del dl 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono la spesa per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della legge 160 del 2019 possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al medesimo corrispettivo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto , anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto”.

Si precisa che la Guida Bonus Facciate presente sul sito dell’AdE è alla data di febbraio 2020, pertanto quanto sotto riportato non ha più efficacia.
“Inoltre, i contribuenti interessati non possono:
– cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
– optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.”
Questa prescrizione è stata superata con la legge 77 del 17 luglio 2020

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