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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonifico Ordinario anziché Parlante: Come Salvare le Detrazioni Fiscali

Bonifico Ordinario Anziché Parlante: Come Salvare Le Detrazioni Fiscali

Quando vengono effettuati interventi edilizi o di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio (es. rifacimento della facciata, del tetto o la sostituzione della caldaia condominiale), la corretta gestione dei pagamenti spetta all’amministratore di condominio.
Il Fisco impone l’utilizzo del “bonifico parlante” affinché la banca o Poste Italiane possano applicare la ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 78/2010  , sui corrispettivi pagati alle imprese esecutrici.
Può capitare, tuttavia, che per mero errore materiale l’amministratore esegua il pagamento tramite un bonifico ordinario (non parlante).
Un disguido simile crea apprensione tra i proprietari:
i condòmini perdono il diritto alla detrazione fiscale?
La risposta è che la detrazione si può salvare, a patto di seguire tempestivamente le procedure indicate dall’Agenzia delle Entrate.
1. Perché l’Errore è critico?
Nel pagamento delle spese condominiali agevolabili, il bonifico deve indicare obbligatoriamente tre elementi:
1. La causale del versamento con riferimento alla norma (es. Art. 16-bis DPR 917/1986 per le ristrutturazioni o Superbonus/Ecobonus).
2. Il Codice Fiscale del Condominio (e non dell’amministratore).
3. La Partita IVA/Codice Fiscale dell’impresa esecutrice.
Se l’amministratore effettua un bonifico ordinario, viene meno l’automatismo della ritenuta d’acconto a carico dell’impresa. Di conseguenza, l’errore rischia di ripercuotersi sull’intera compagine condominiale al momento della trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria per la dichiarazione precompilata.

2. Le Procedure di Sanatoria
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 43/E/2016  ha delineato due modalità operative per sanare l’irregolarità formale, salvaguardando così la fruizione delle agevolazioni fiscali:
1. Ripetizione del Bonifico
L’amministratore concorda con la ditta fornitrice il rimborso dell’importo erroneamente accreditato con il bonifico ordinario. Successivamente, esegue un nuovo bonifico parlante recante la corretta causale e i dati del condominio e dell’impresa.
2 Dichiarazione Sostitutiva dell’Impresa se la ripetizione non è possibile
Ove non sia possibile effettuare lo storno e la ripetizione del bonifico (es. per motivi di bilancio o di chiusura dell’esercizio da parte dell’impresa), la detrazione è comunque salvaguardata se l’amministratore acquisisce dall’impresa una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. 445/2000).

Nello specifico, la ditta deve attestare sotto la propria responsabilità:
• Di aver ricevuto il pagamento a saldo/acconto delle fatture relative ai lavori condominiali tramite il bonifico del…….
• Di aver incluso tali somme nella contabilità aziendale ai fini della corretta determinazione del reddito d’impresa e del pagamento delle relative imposte.

3. Cosa Deve Fare il Singolo Condòmino?
1. Sollecitare l’Amministratore e chiedere formale conferma che sia stata attivata la procedura di storno/ripetizione oppure che sia stata già acquisita la dichiarazione sostitutiva dall’impresa esecutrice.
2. Controllare la Certificazione Condominiale: Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, l’amministratore deve rilasciare la certificazione delle quote di spesa imputate a tuo carico e attestare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.
3. Conservare i documenti per il CAF/Commercialista: al momento della di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o REDDITI), oltre alla certificazione rilasciata dall’amministratore, è bene avere a disposizione (o verificare che sia conservata nel fascicolo condominiale) la copia della Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa a copertura del bonifico ordinario.

4. Profili di Responsabilità dell’Amministratore
Cosa succede se l’amministratore non rimedia tempestivamente all’errore e i condòmini perdono definitivamente la detrazione?
La giurisprudenza con la Sentenza n. 6086/2020 la Corte di Cassazione, si è espressa chiaramente sul punto: l’amministratore di condominio è tenuto a risarcire i condòmini per il danno subito, pari alla somma complessiva della detrazione fiscale persa a causa della sua condotta negligente o della mancata regolarizzazione dell’operazione nei termini di legge.

Riassumendo
L’errore del bonifico ordinario eseguito dall’amministratore non è irreversibile, richiede un intervento tempestivo d’intesa con l’impresa fornitrice.
L’amministratore dovrà acquisire la documentazione sostitutiva prima della chiusura della dichiarazione dei redditi che rappresenta l’unica garanzia per proteggere l’agevolazione fiscale spettante.

Attenzione: la dichiarazione non sana ogni irregolarità

Il chiarimento fornito il 27 luglio 2026 da Fisco Oggi riguarda solo l’errore nella modalità di pagamento.
La dichiarazione dell’impresa non può sanare l’assenza degli altri presupposti richiesti per il bonus e non sostituisce la restante documentazione necessaria per accedere alla detrazione
Devono quindi risultare rispettati:
• la tipologia di intervento agevolabile;
• i requisiti soggettivi del contribuente;
• gli eventuali limiti di spesa;
• gli adempimenti edilizi, fiscali e amministrativi;
• il principio di effettivo sostenimento della spesa.

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