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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

IMU sulle proprietà condominiali – Acconto entro il 16 giugno

IMU Sulle Proprietà Condominiali – Acconto Entro Il 16 Giugno

IMU sulle proprietà condominiali si paga l’acconto entro il 16 giugno 2023

Il presupposto del pagamento dell’Imposta Unica Municipale ricordiamo è il possesso di immobili.

Dove per possesso deve intendersi il titolo di proprietà o altro titolo reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Il soggetto passivo dell’IMU, quindi, è il possessore. Non lo sono, invece, il locatario (inquilino) e il comodatario.

L’Imposta Unica Municipale condominiale
Le parti comuni dell’edificio condominiale Art. 1117 del Codice Civile, possono o non possono essere dotate di autonoma rendita catastale.

Se sono dotate di rendita catastale su di esse bisogna pagare l’IMU.

Le regole IMU per l’alloggio del portiere

Nel caso di portiere, con alloggio, ai fini IMU, è necessario fare una distinzione.

In particolare:
– se l’appartamento è assegnato al portiere, l’IMU è dovuta dai singoli condomini in funzione dei
millesimi di proprietà (ad occuparsi di tutto è l’amministratore condominiale)

– se l’appartamento del portiere è di sua proprietà, sarà lui stesso il soggetto passivo IMU.

Nel primo caso, l’IMU è dovuta anche se l’appartamento rappresenta l’abitazione principale per il portiere e la sua famiglia. Non vi è, dunque, esenzione IMU per l’abitazione principale.
Infatti, il presupposto per il pagamento dell’Imposta Unica Municipale è la proprietà dell’immobile e, in tal caso, il proprietario non è il portiere.

Nel secondo caso, se quindi, l’appartamento è la sua abitazione principale questi avrà l’esenzione IMU. Mentre se dovuta, sarà lui stesso a dover pagare

Al pagamento sono tenuti tutti i condomini in funzione dei millesimi di proprietà, ,il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini

Nel caso di condominio senza amministratore (condominio minimo) vale la stessa regola di ripartizione della spesa ed al pagamento può provvedere qualsiasi condomino incaricato.

L’obbligo di eseguire il versamento dell’ IMU da parte dell’Amministratore di condominio è sancito dal comma 768 della Legge di bilancio 2020.
Omissis “Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta é effettuato da chi amministra il bene.
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono
accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.” Omissis

L’acconto IMU 2023 va versato entro il 16 giugno 2023 e il saldo è da pagarsi entro il 18 dicembre 2023 dato che il 16 dicembre è sabato.

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