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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Cessione del credito e sconto in fattura nuovo decreto

Cessione Del Credito E Sconto In Fattura Nuovo Decreto

Bonus edilizi: Cessione del credito e sconto in fattura nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022 il Decreto contro le frodi nel settore edilizio: possibili altre due cessioni del credito dopo la prima, ma con dei limiti e sanzioni più pesanti per i tecnici.

In vigore dal 26 febbraio 2022 il Decreto legge del 25 febbraio 2022 n. 13  contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il nuovo decreto, interviene abrogando l’art. 28, comma 1, del DL 27 gennaio 2022, n. 4 (DECRETO SOSTEGNI TER)
e apportando modifiche all’articolo 121 del DL n. 34/2020 in merito all’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, stabilendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

– per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

– per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dagli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
– banche e intermediari finanziari
– società appartenenti a un gruppo bancario
– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

Dopo il comma 1-ter dell’art. 121 del Dl n. 34/2020, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e’ attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni ,secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»;

Pertanto, il nuovo comma 1-quater prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Verrà attribuito al credito, dall’Agenzia delle Entrate, un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Le disposizioni del comma 1-quater verranno applicate alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
In conclusione sono nuovamente consentite le cessioni multiple verso banche, imprese di assicurazione e operatori finanziari.

Infatti dopo la prima cessione del credito saranno consentiti solo altri due trasferimenti a soggetti affidabili come banche, poste, assicurazioni e altri operatori vigilati.

Il credito ceduto non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Il decreto legge in vigore dal 26 febbraio 2022 prevede gravi sanzioni per le false asseverazioni dei professionisti.
Il professionista che assevera sarà obbligato ad avere un’assicurazione con un massimale pari all’importo di tutti i lavori attestati.

Sono introdotte pene molto severe per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi od omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere.
Viene introdotta una nuova sanzione penale con una multa e reclusione da due a cinque anni a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni.

In particolare l’articolo 2 del DL n 13 prevede che all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
“a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b),espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;
b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Altra importante novità inserita nel Dl all’art. 4 “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.”

L’articolo prevede che per usufruire del beneficio fiscale in ambito edilizio sarà vincolante l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato dalle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative, da parte delle imprese edili.

Per il lavori edili che superano i 70 mila euro relativamente ai vari bonus saranno riconosciuti solo se l’impresa affidataria applica il contratto collettivo nazionale.

Il CCNL che viene applicato va indicato in modo chiaro nel contratto di appalto e dovrà essere riportato su tutte le fatture emesse relativamente all’esecuzione dei lavori, pena la decadenza del beneficio.

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