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Fiscalizzazione dell’Abuso Edilizio: Sentenza TAR Lazio 15908/24

Fiscalizzazione Dell’Abuso Edilizio: Sentenza TAR Lazio 15908/24

Fiscalizzazione dell’Abuso Edilizio: Presupposti e Riflessioni alla Luce della Sentenza del TAR Lazio

Spesso, il termine “fiscalizzazione dell’abuso edilizio” viene utilizzato per indicare il processo mediante il quale una pena demolitoria, prevista per opere edilizie non autorizzate, viene convertita in una sanzione pecuniaria. Tuttavia, tale meccanismo può trovare applicazione solo in circostanze eccezionali e solo se sono soddisfatti presupposti ben definiti.

Recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha trattato questo tema in modo approfondito, con la sentenza n. 15908/2024. Tale pronuncia ha ribadito l’importanza di sostenere la richiesta di fiscalizzazione con dati tecnici specifici, che devono essere forniti tramite strumenti di calcolo strutturale avanzati e accessibili, in grado di garantire una valutazione precisa e senza ambiguità.
Nel caso in oggetto, un proprietario di immobile aveva intrapreso lavori di ampliamento senza le necessarie autorizzazioni. Di fronte all’ordine di demolizione emesso dal Comune, il proprietario ha presentato un’istanza per la conversione della pena demolitoria in una sanzione pecuniaria, motivando la sua richiesta con l’impossibilità di demolire le opere abusive senza compromettere la stabilità delle strutture regolarmente autorizzate.

Il Comune, tuttavia, ha rigettato l’istanza, richiamandosi all’articolo 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, che regola la materia della fiscalizzazione degli abusi edilizi. La decisione del Comune di negare la conversione si è basata su diverse considerazioni: innanzitutto, la richiesta di fiscalizzazione non era accompagnata da prove sufficienti a dimostrare l’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi senza compromettere la stabilità delle parti conformi dell’edificio. Inoltre, le opere abusive erano già state oggetto di ordinanze di demolizione precedenti e di una sentenza irrevocabile del Tribunale Ordinario che aveva confermato la responsabilità del privato.

Di fronte a tale diniego, il proprietario ha deciso di presentare ricorso al TAR Lazio. Nella sua sentenza, il TAR ha confermato la legittimità del rigetto da parte del Comune, sottolineando che le argomentazioni del ricorrente circa la pericolosità della demolizione erano generiche e prive di supporto concreto. Il TAR ha osservato che la sanzione pecuniaria può essere considerata solo come un rimedio residuale, che deve essere supportato da una richiesta specifica e dettagliata da parte del privato, e non da una verifica tecnica onerosa per l’amministrazione pubblica.

Il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni del ricorrente riguardanti la presunta pericolosità della demolizione non erano suffragate da dati tecnici concreti. Le affermazioni del ricorrente, che suggerivano che una riduzione degli sforzi normali potesse causare squilibri statici, erano considerate generiche e non supportate da un’analisi strutturale adeguata.

In conclusione, il TAR ha stabilito che l’istanza rigettata dal Comune si fondava su un’indagine insufficientemente dettagliata del manufatto abusivo. Non erano stati forniti parametri meccanici specifici relativi alle tecniche costruttive murarie, né elementi sufficienti per dimostrare l’asserita impossibilità di rimozione delle opere abusive senza compromettere la staticità delle strutture regolarmente autorizzate. Pertanto, è stato ritenuto necessario che la prova della necessità di fiscalizzazione fosse supportata da una verifica strutturale dettagliata e basata su dati precisi.

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