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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Decreto Aiuti quater novità nel Superbonus 110%

Decreto Aiuti Quater Novità Nel Superbonus 110%

Superbonus 110% novità nel Decreto Aiuti quater

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto legge 176 del 18 novembre 2022  recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” che contiene, fra l’altro, nuove disposizioni per:
– la rimodulazione anticipata per il superbonus;
– la possibilità per i cessionari di ripartire fino a 10 anni i crediti d’imposta maturati dagli interventi di
superbonus.
– l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali;
– la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas;
– la proroga del taglio delle accise;
– la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette;
– un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico;
– un intervento a sostegno del terzo settore;
– l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore
delle popolazioni colpite da emergenze;

Superbonus per i condomini cosa cambia con il Decreto Aiuti quater?

Le modifiche che riguardano nello specifico le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) , anticipando la rimodulazione degli incentivi per alcuni dei soggetti beneficiari rimasti (condomini), consentire maggior tempo per chiudere i lavori sulle unifamiliari aprire una nuova finestra temporale con alcuni vincoli.

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero:
– dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all’art.
1117 del codice civile);
– dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento
agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale .

Confermata la rimodulazione dell’incentivo che per le spese sostenute
– dal 1 gennaio 2023 passerà dal 110% al 90%,
– dal 1 gennaio 2024 scenderà al 70%
– dal 1 gennaio 2025 arriverà al 65%

Questa modifica non verrà applicata e potranno usufruire del 110%:
• i soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 la delibera assembleare con l’approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata;

• gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus per le unifamiliari cosa cambia con il Decreto Aiuti quater?
Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero:
• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unità immobiliari);
la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022). purché abbiamo completato il 30% dei lavori al 30 settembre 2022
Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli:
• uno sull’immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale;
• uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15.000 euro utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto all’art. 119 del Decreto Rilancio.
In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa:
• dal contribuente;
• dal coniuge del contribuente;
• dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
• dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’art. 12 del TUIR;
• dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;

Cessione del credito come cambia con il Decreto Aiuti quater?

Novità anche per la cessione del credito, con l’auspicio di poter riaprire la capienza fiscale dei cessionari, è previsto che le spese per interventi di superbonus, in deroga all’articolo 121, comma 3, el Decreto Rilancio, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis , 12 -ter e 12 -quater della legge n. 196 del 2009.

L’agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento comunicherà le relative modalità attuative di questa nuova disposizione.

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