Impianti di riscaldamento 2023-2024
Accensione impianti di riscaldamento 2023-2024: date e orari, obblighi e sanzioni
Con l’arrivo dell’autunno si torna a parlare del riscaldamento.
Gli impianti di riscaldamento per la stagione invernale 2023-2024, se non vi saranno a sorpresa decreti in materia per l’accensione si torna alle regole ordinarie, previste dal DPR 412/1993 e dal DPR 74/2013, dopo quelle straordinarie imposte per la stagione 2022-2023 per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas.
Calendario accensione impianti di riscaldamento 2023-2024
Come sappiamo l’Italia è suddivisa in 6 fasce climatiche in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi gli impianti di riscaldamento anche per tutto l’anno.
Regole per i riscaldamenti e zone climatiche
Per conoscere date e fasce orarie in cui è possibile accendere gli impianti termici in relazione alla propria zona climatica di appartenenza, si fa riferimento a quanto previsto dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 412/1993.
Una volta individuata la zona climatica di appartenenza, ci si dovrà attenere alle relative date di messa in funzione degli impianti.
Zone climatiche periodo ed orario massimo di accensione
Zona climatica A dal 1 dicembre al 15 marzo per un massimo di 6 ore giornaliere: Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle.
Zona climatica B dal 1 dicembre al 31 marzo per un massimo di 8 ore giornaliere: Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento.
Zona climatica C che da 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa.
Zona climatica D dal 1 novembre al 15 aprile per un massimo d 12 ore giornaliere: Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.
Zona climatica E dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna .
Zona climatica F nessuna limitazione di gradi ed orario: Cuneo, Belluno, Trento
Ricordiamo che i Sindaci dei Comuni possono variare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione, possono variare periodo orario etc.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime.
Il Comune di Milano, con un’ordinanza ha procrastinato l’accensione degli impianti al 22 ottobre per un massimo di 13 ore giornaliere con temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C + 2°C di tolleranza, ridotta di 1°C rispetto ai 20°C previsti dalla norma.
Anche il Comune di Torino, con un’ordinanza ha procrastinato l’accensione al 18 ottobre.
Obblighi di manutenzione
L’Amministratore di condominio, il proprietario, l’inquilino o eventuale soggetto terzo responsabile dell’immobile che non mantiene in esercizio gli impianti di riscaldamento e non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500 euro a 3.000 euro.