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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro e condominio

Giornata Per Le Vittime Degli Incidenti Sul Lavoro E Condominio

Oggi 9 ottobre ricorre la 72ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
I dati relativi al fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro sono impressionanti.
Gli incidenti mortali sul lavoro in Italia, nei primi 8 mesi dell’anno, sono stati 677, con una media di quasi tre vittime al giorno. In aumento le denunce di infortunio: 484.561 (cioè 2.019 al giorno), +38,7% rispetto ai 349.449 dei primi otto mesi del 2021. Il maggior numero di infortuni mortali si è registrato nel settore
delle costruzioni. Le malattie professionali sono state 39.367 (+7,9%).
Se consideriamo poi che nel settore delle costruzioni il volano di questi ultimi anni sono stati – e saranno – i bonus edilizi (super bonus 110% in primis), ecco che la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito condominiale assume una particolare valenza.
Dobbiamo purtroppo dare atto, tuttavia, che spesso – tra ignoranza e incoscienza – non ci si rende conto che il Condominio è luogo di lavoro.
Ricordiamo a tal fine, la pronuncia n. 45316/2019 della Suprema Corte che, in motivazione, ribadisce come ai fini dell’applicazione della norma generale di cui all’art. 46, comma 2, D.lgs. n. 81 del 2008 (Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori), “..ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, potendo, dunque, rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa”.
Ne consegue che per perseguire “gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente” – per come si esprime il comma 1 del citato art. 46 – in ambito condominiale devono essere adottate misure idonee per prevenire gli incendi e, soprattutto, per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Avv. Arnaldo Del Vecchio

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