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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi, pubblicati i chiarimenti

Cessione E Sconto In Fattura Dei Bonus Edilizi, Pubblicati I Chiarimenti

Bonus edilizi – Cessione e sconto in fattura: decreto Aiuti e Aiuti bis circolare 33/E del 6 ottobre 2022 dell’AdE

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi, pubblicati i chiarimenti dopo le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare esplicativa sulle novità introdotte per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
Infatti la circolare 33/E  fornisce chiarimenti preziosi sulla cessione dei crediti ai correntisti e nuove precisazioni circa gli “indici di diligenza, già introdotti nella circolare dell’AdE n. 23/E del 23 giugno 2022 e da indicazione sulla correzione di eventuali errori nella comunicazione, od invio tardivo.

Con le nuove disposizioni, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Fornite anche le istruzioni per rimediare ad eventuali errori di compilazione della comunicazione commessi dai contribuenti per l’esercizio delle opzioni o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

Chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario
La circolare 33/E del 6 ottobre 2022 fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Cessione dei crediti ai “correntisti”
La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Cosa fare in caso di invio tardivo della comunicazione
Finestra temporale più ampia per i contribuenti che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. purché sussistano tutti i requisiti sostanziali per la detrazione:
– i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione
– non ci siano attività di controllo sulla alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto
– sia versata la misura minima della sanzione prevista.
La trasmissione della nuova Comunicazione entro detto termine è ammessa anche nel caso in cui sia stato chiesto all’Agenzia l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.

Cosa fare in caso si siano commessi errori nella comunicazione
Se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.

Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli presenti nel frontespizio del modello comunicazione:
– recapiti (e-mail e telefono)
– codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica
– indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”
– codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per la riqualificazione energetica
– codice identificativo dell’asseverazione per lavori sismici e codice fiscale del professionista

Sono, inoltre, considerati errori formali quelli presenti:
– nel quadro A: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020 stato di avanzamento
lavori (Sal) ed eventuale protocollo della comunicazione.
– nel quadro B i dati catastali
– nel quadro D la data dell’opzione e la tipologia del cessionario.

Se l’errore è sostanziale, ovvero incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

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