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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Superbonus: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate la n. 13/E

Superbonus: Nuova Circolare Dell’Agenzia Delle Entrate La N. 13/E

Superbonus: pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 13/E/2023

Con la pubblicazione della circolare n.13/E del 13 giugno 2023, l’AdE riassume e fornisce chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus
– dal Dl n.176/2022 “Aiuti-quater” ;
– dalla legge di bilancio 2023;
– dal Dl n. 11/2023 “Decreto Cessioni“.

Condomini

Nella circolare viene evidenziato che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”,il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Le modifiche non si applicano agli interventi:

– diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
– effettuati dai condomini per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
– effettuati dai condomini per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
– comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Se ricorrono le sopra riportate condizioni si continueranno ad applicare le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione:
– dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; – dell’aliquota di detrazione nella misura del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
– dell’aliquota di detrazione nella misura del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Secondo quanto riportato nella circolare, il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati.

Viene precisato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila (cambio dell’impresa incaricata dei lavori o del committente dei lavori, ma anche la realizzazione di interventi non previsti nella Cila originaria) e l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non è rilevante ai fini del rispetto dei termini previsti.

Edifici unifamiliari

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (tra cui soprattutto le “villette”), il Dl 11/2023 ha prorogato al 30 settembre 2023 la possibilità di utilizzare la detrazione al 110% a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.

Per le spese sostenute dopo questa data (30 settembre 2023), invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, sarà possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Fotovoltaico

In riferimento alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023, la circolare segnala l’estensione dell’ambito applicativo del Superbonus per il fotovoltaico, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), le Odv (Organizzazioni di Volontariato) e le Aps (Associazioni Promozione Sociale) che provvedono a installare impianti fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

L’agevolazione spetta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti FV.

Lavori avviati da gennaio 2023

Per gli interventi avviati a partire dal 1 gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente: sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.

Altri chiarimenti contenuti nella richiamata circolare n. 13/E del 13 giugno 2013 dell’Agenzia delle Entrate
Per gli interventi effettuati su edifici condominiali, dove la prevalenza della proprietà dell’immobile riferibile agli Iacp, la circolare precisa che può trovare applicazione la disciplina prevista per tali istituti ed enti, fruendo della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Si chiarisce, infine, che il decreto 11/2023 ha previsto la possibilità, per il contribuente, che le spese sostenute nell’anno 2022, di ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni.

La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale”.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).

Approfondimenti

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