Superbonus 110%: pubblicata la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate
Superbonus 110%: pubblicata la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate
E’ disponibile sul sito dell’AdE la guida aggiornata al mese di settembre 2021 sul Superbonus 110% che include anche le ultime novità in materia compreso quelle relative al decreto semplificazioni Dl 77/2021 convertito, con modificazioni, con la L. 29 luglio 2021, n. 108
La guida analizza le detrazioni per interventi di:
– efficientamento energetico;
– sisma bonus;
– fotovoltaico:
– colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
– eliminazione delle barriere architettoniche.
Fornisce informazioni approfondite su:
– natura del bonus e cumulabilità con altre agevolazioni;
– chi ne può usufruire;
– la misura della detrazione;
– gli interventi agevolabili;
– i requisiti degli interventi ammessi;
– le alternative alle detrazioni fiscali – sconto in fattura e cessione del credito-;
– i controlli dell’Agenzia.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR 380/2001 si verifica solo nei seguenti casi:
– la mancata presentazione della CILA;
– realizzazione degli interventi in difformità della CILA;
– l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
– la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Un’intero paragrafo della nuova guida, da pagina 24 a pagina 27, è dedicato alle importanti novità introdotte dal DL 77/2021 sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.
In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell’intervento.
Per le cosiddette “varianti in corso d’opera”, le stesse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 DPR 380/2001).
Nella guida viene inoltre precisato che le violazioni puramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza del beneficio limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.
Nel caso in cui a seguito di controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni che reputano rilevanti, il beneficio decade solo per l’intervento oggetto di irregolarità od omissione.
La guida riporta anche una serie di casi pratici utili per l’approfondimento.
Per quanto riguarda la scadenza del Superbonus 110% al momento nulla è cambiato per eventuali proroghe dovremmo attendere la Legge di Bilancio 2022.
Riassumendo:
-per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
-per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.