skip to Main Content
ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Il Decreto Fiscale 124/2019 convertito in legge.

Il Decreto Fiscale  124/2019 Convertito In Legge.

Il Decreto Fiscale 124/2019 convertito in legge
L’assemblea del Senato con 116 voti favorevoli e 122 contrari, il 17 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il decreto fiscale DDL n.1638 collegato alla manovra finanziaria 2020 di conversione in legge, con le modifiche del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 – disposizioni urgenti in materia fiscale

Molte sono le novità che sono state introdotte durante l’esame presso la Camera dei deputati, tra le quali spiccano le disposizioni, completamente riformulate, in materia di appalti e subappalti.
Prima della conversione in legge, il Decreto fiscale attribuiva al committente, l’obbligo di effettuare il pagamento delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici alle quali era stato affidato il compimento di un’opera o di un servizio; questa norma avrebbe introdotto numerosi adempimenti, sia per consentire il trasferimento della provvista necessaria al versamento delle somme, sia per permettere al committente di effettuare i necessari controlli sulla corretta determinazione degli importi.
Fortunatamente l’art. 4 del dl 124/2019 è stato completamente riformulato nel corso dell’iter di conversione in legge.
Infatti l’attuale disposizione prevede che il committente debba obbligatoriamente richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Devono essere quindi le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici ad effettuare i versamenti, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione.
In caso di mancata trasmissione dei modelli di pagamento, o nel caso risultino omessi o insufficienti i versamenti, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate.
Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute
Tuttavia la novità principale è l’ambito di applicazione della norma, in quanto la nuova previsione riserva i controlli ai committenti che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Alla luce di quanto sopra sembra scongiurato un ulteriore adempimento a carico degli Amministratori di Condominio, poiché se uno dei presupposti è l’utilizzo da parte dell’impresa di beni strumentali di proprietà dl committente è ben difficile che il condominio possa essere proprietario di ponteggi carri ponte od altro.
Nel testo riformulato ed approvato sono previste, alcune deroghe: le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono procedere al versamento delle ritenute senza successivi controlli da parte del committente comunicando allo stesso, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), allegando la relativa certificazione dei seguenti requisiti:
· devono essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
· non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Approfondimenti

Back To Top