Superbonus 110%, novità nel decreto Semplificazioni
Superbonus 110%, il decreto Semplificazioni è legge
Il Senato della Repubblica con 213 voti favorevoli e 33 contrari ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, con l’art. 33, ha apportato diverse novità al superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020.
Gli interventi di modifica adottati dal Governo, possono essere così riassunti:
– riconoscimento del superbonus 110% per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti anche congiuntamente ad interventi antisismici e anche in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
– ampliamento della platea dei beneficiari includendo anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi), prima erano ammesse per le sole unità abitative.
Tra le principali novità del testo pubblicato:
cappotto termico e cordolo antisismico esclusi dal computo, chiarimenti sui lavori realizzabili con CILA o in edilizia libera.
Di seguito il nuovo comma. 13 ter dell’art. 33 che va a sostituire quello nel precedente
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14;
ed ancora il comma
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento».
È stato, inoltre, aggiunto un’intero nuovo articolo: il 33-bis, rubricato ” Articolo 33-bis.
(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ) che interviene su alcuni requisiti tecnici che danno la possibilità di accedere alle detrazioni
– sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati,
– sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus,
– sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche,
– sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
– sugli gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico precisando che le stesse non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile – (Distanze nelle costruzioni). Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici.
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del dpr 380/2001, – del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 – o della normativa regionale nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.
In caso di varianti in corso d’opera queste vengono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla CILA presentata.
Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività/SCIA (art.24 Testo Unico Edilizia).
Al momento non esiste ancora un modello unificato per la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, dovrà essere elaborato ed approvato il nuovo modulo CILA-Superbonus per semplificare l’accesso alle detrazioni fiscali del 110%
Residenza entro 30 mesi per acquisto immobili efficienti
Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), allegata al dpr 131/1986) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Il Sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche (unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (in precedenza il termine era fissato in 18 mesi) dalla fine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Per quanto attiene le violazioni formali, introdotte con l’art. 33 bis del Dl 77/2021 convertito in legge, queste, se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali.
Limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti risulteranno rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio verrà applicata al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.