Le pertinenze sono escluse dal superbonus 110%
Le pertinenze sono escluse dal computo delle unità per il superbonus ad un solo proprietario
La detrazione prevista dal “Superbonus del 110%” riguarda anche l’immobile interamente posseduto da una o più persone fisiche (purché al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) a patto che sia composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Nel computo delle unità immobiliari, che come noto non possono essere superiori a quattro, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche nel caso in cui siano accatastate distintamente. Tale aspetto è stato chiarito ulteriormente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 242.
La disciplina del superbonus al 110%, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 119 del DL 34/2020 dall’art. 1 comma 66 lett. n) della L. 178/2020, può trovare applicazione sugli interventi agevolati effettuati dalle persone fisiche:
1) “su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche” (comma 9 lett. a);
2) “su unità immobiliari” (comma 9 lett. b).
Gli interventi di cui al punto 1) sono quelli riferiti alle parti comuni degli “edifici composti da due a quattro unità immobiliari”.
Gli interventi di cui al punto 2) sono invece quelli riguardanti le singole unità immobiliari, intese come quelle coincidenti con l’edificio (c.d. “edifici unifamiliari”), oppure come quelle site in edifici composti da più unità immobiliari.
L’agevolazione nella misura del 110%, quindi, spetta anche nel caso in cui gli interventi interessino edifici di un unico proprietario o in comproprietà, che non sono qualificabili come dei “condomini” e che sono composti fino a 4 unità immobiliari.
Se l’edificio interamente posseduto da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni non possono beneficiare del superbonus al 110% (possono invece fruire delle altre detrazioni “edilizie”).
In questi casi viene applicata la disposizione riportata nel comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020 secondo cui “le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. Dalla lettura della disposizione si evince che per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” o “trainati” (commi da 1 a 3 dell’art. 119) effettuati sulle singole unità immobiliari il superbonus spetta nel limite di 2 unità immobiliari.
Tale limite non sussiste nel caso di detrazioni che derivano dall’effettuazione di interventi di adeguamento antisismico, di cui al comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020. Le pertinenze, invece, rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus del 110%, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio.